La programmazione degli incarichi professionali esterni ed elusione della normativa

Le esigenze che si collocano alla base della programmazione di un ente possono risultare più complesse rispetto a quanto sia stato valutato in una fase iniziale. Infatti dette necessità possono non poter essere adeguatamente soddisfatte da un singolo professionista, rendendosi necessario l’impegno da parte di un soggetto strutturato.
Conseguentemente, l’affidamento di un incarico professionale esterno non esclude la possibilità, a seguito di una successiva diversa valutazione dell’esigenza sottostante, di procedere, invece, alla stipulazione di un appalto di servizi.
In questo caso, per evitare che la scelta di stipulare un appalto di servizi possa risultare elusiva rispetto alle finalità di riduzione della spesa pubblica, come meglio evidenziato dall’art. 6, comma 7 del d.l. 78/2010 (il quale ha ad oggetto i soli incarichi professionali esterni), si rende necessario per l’amministrazione locale supportare la propria (discrezionale) scelta da un idoneo apparato motivazionale che ponga in evidenza la complessità del servizio del quale l’ente necessita. Diversamente, sul ricorso all’appalto di servizi potrebbe gravare il sospetto di un surrettizio e volontario aggiramento della normativa.
Lo ha stabilito la Corte dei conti, sez. giurisdizionale per l’Emilia Romagna nella deliberazione n. 489 del 14 dicembre 2012.
Come noto l’art. 6, comma 7 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto che al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009.
La disposizione prevede poi delle sanzioni dato che l’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti sopra descritti, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
In merito agli incarichi professionali, invece, la Corte ha evidenziato che  l’art 3, comma 55 della legge 244/2007, prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall’oggetto della prestazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio.
Quindi, fatta eccezione per le attività istituzionali stabilite dalla legge, l’autonomia gestionale dei dirigenti dell’ente trova un limite nel programma sopramenzionato. Ne consegue che, qualora nel corso dell’anno sopraggiungano esigenze per far fronte alle quali si renda necessario il conferimento di un incarico professionale esterno, esigenze che il programma originario non aveva considerato, l’ente non potrà legittimamente procedere all’affidamento senza prima integrarlo.
Il programma, peraltro, costituisce un presupposto necessario del conferimento di contratti di collaborazione autonoma, ma non anche di incarichi eventualmente affidati ad organismi societari, mediante appalto di servizi.
Allo stesso modo, il vincolo introdotto dall’art. 6, comma 7 del d.l. 78/2010, in forza del quale a decorrere dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009, ha ad oggetto i soli incarichi professionali esterni.
La Corte, ha anche evidenziato che se è vero che un comune non può legittimamente affidare un incarico, se non con riferimento ad un’attività istituzionale stabilita dalla legge, o prevista nel programma, è altresì da considerare che tale previsione non sembra obbligare l’ente a conferire un incarico esterno qualora, dopo un nuovo e più approfondito esame delle esigenze dell’ente locale, non ritenga di dover procedere in detta direzione.
La necessità alla base della programmazione, infatti, può rivelarsi più complessa di quanto valutato in un primo momento, e tale da non poter essere adeguatamente affrontata da un singolo professionista richiedendo, al contrario, un impegno da parte di un soggetto strutturato.
L’ente locale, nell’ambito della propria discrezionalità, può quindi decidere se conferire un incarico, o se ricorrere ad un appalto di servizi; tuttavia, la concreta decisione dovrà essere adeguatamente motivata, in particolare sulla base della complessità del servizio richiesto. In caso contrario, la scelta di ricorrere ad un appalto di servizi potrebbe risultare ingiustificata ed essere giudicata come meramente finalizzata ad aggirare i vincoli posti dal d.l. 78/2010.

Fonte: La Gazzetta degli Enti locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA