La prestazione resa in mancanza del contratto, anche in presenza dell’impegno e del visto contabile, è debito fuori bilancio

Il funzionario pubblico non può attivare un impegno di spesa per l’ente locale senza un previo contratto e senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso…

23 Novembre 2018
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Il funzionario pubblico non può attivare un impegno di spesa per l’ente locale senza un previo contratto e senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme cosiddette di evidenza pubblica. In altri termini, la mancanza del contratto, rende irrilevante la questione dell’impegno contabile di spesa e del visto contabile, in considerazione del fatto che l’impegno di spesa deve pur sempre conseguire a un atto contrattuale giuridicamente vincolante per il comune. L’unica possibilità offerta dalla legge è quella di eventualmente riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, nei limiti dell’utilità e dell’arricchimento per l’ente stesso puntualmente dedotti e dimostrati. Queste sono le conclusioni della Corte di Cassazione.

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