di Guglielmo Saporito
In un primo momento, la Regione aveva erogato circa 60 mila euro per un intervento strutturale comunitario (sostegno al piccolo dettaglio). Il panificio aveva costruito una nuova sede e acquistato attrezzature, ma il bando prevedeva contributi solo per l’acquisizione di locali, e non per le nuove costruzioni. Di qui la revoca del finanziamento e la lite innanzi il Tar, e poi davanti al Consiglio di Stato. Il primo principio espresso dai giudici, é sulla natura di “atto dovuto” della revoca del contributo pubblico, che può sopravvenire, in assenza dei presupposti , anche a distanza di tempo perché vi è sempre un interesse pubblico a ritirare il finanziamento che avvantaggi ingiustificatamente il privato (Consiglio di Stato, 2380/2015).
Il panificio quindi ha dovuto restituire i 60mila euro, ma il giudice amministrativo ha riconosciuto all’impresa un danno di circa 6mila euro per violazione, da parte dell’amministrazione, dei canoni di correttezza e buona fede (articolo 1337 del Codice civile). Dopo aver ammesso a finanziamento l’iniziativa imprenditoriale, solo a distanza di anni ed in sede di rendicontazione dell’attività svolta, la Regione si era resa conto che l’attività (la costruzione della nuova sede del panificio) non rientrava fra quelle ammissibili per la normativa europea di riferimento, che consentiva di finanziare interventi solo su edifici già esistenti.
L’errore nell’erogare il finanziamento non era tuttavia emerso tempestivamente, e quindi il privato, per effetto della condotta dell’Amministrazione, aveva confidato nel contributo erogato, al punto da portare avanti l’iniziativa imprenditoriale sostenendo i relativi oneri nella legittima convinzione che gli stessi sarebbero stati coperti dalle risorse pubbliche.
Il panificio ha ottenuto il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, in particolare ha ottenuto 5mila euro per lucro cessante (somma determinata equitativamente), perché se la Regione avesse operato tempestivamente, il privato avrebbe potuto rettificare il tipo di finanziamento e partecipare a un altro bando, che agevolava anche le nuove costruzioni. In materia operano quindi due principi: il primo è che la revoca (totale o parziale) del finanziamento scatta anche senza preavviso (Consiglio di Stato, 2380/2015 sui finanziamenti per lavorazione e vendita di prodotti ittici) e anche a distanza di tempo (dieci anni dall’erogazione (Consiglio di Stato 671/2019, in presenza di un’interdittiva antimafia).
L’ente pubblico erogatore che finanzi erroneamente e poi ritardi gli accertamenti per il recupero, può essere condannato a risarcire i danni causati dalla ragionevole fiducia dell’imprenditore che ottiene e utilizza per più anni un indebito finanziamento.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento