La notifica alla persona giuridica si esegue presso la sua sede

Con comunicato del 26/05/2014 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate (Fisco Oggi) rende noto che:

In tema di notificazioni alle persone giuridiche la Corte richiama il proprio orientamento in base al quale “a norma dell’articolo 145 cpc, comma 1, – applicabile anche al procedimento davanti alle commissioni tributarie in virtù del rinvio contenuto nel Dpr 636/1972, articolo 39 – le notificazioni alle persone giuridiche si eseguono nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, senza che sia previsto per tali persone alcun ordine preferenziale; pertanto in tal caso è validamente eseguita (e di conseguenza è idonea a far decorrere il termine per ricorrere alla commissione tributaria di I grado) la notificazione dell’accertamento tributario quando l’atto sia consegnato ad uno qualsiasi dei predetti soggetti indicati dalla legge, senza che sia necessario menzionare le generalità del consegnatario” (cfr Cassazione 9299/1987, 61/1988, 7360/1991, 10134/2002, 11804/2002 e cfr anche Cassazione 12039/2009).

 Sentenza n. 10062 del 9 maggio 2014 (udienza del 17 dicembre 2013)

Cassazione civile, sezione V – Pres. Adamo Mario – Est. Olivieri Stefano

Notificazioni di atti alle persone giuridiche – Applicazione dell’articolo 145, comma 1, cpc al processo tributario – Consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa – Non necessita alcun ordine preferenziale – Non è necessario menzionare le generalità del consegnatario

 

 

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