La legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4- cd sostegni ter- è stata approvata dalla commissione bilancio del Senato il 15 marzo 2022 ed è ora all’esame dell’Assemblea. Dovrà tornare, in seconda lettura, alla Camera dei deputati.
Pubblichiamo di seguito una nota sintetica del provvedimento contenente già le norme approvate in commissione durante l’iter di approvazione della legge di conversione.
NOTA SINTETICA
Disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”
PREMESSA
La legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4- cd sostegni ter- è stata approvata dalla commissione bilancio del Senato il 15 marzo 2022 ed è ora all’esame dell’Assemblea. Dovrà tornare, in seconda lettura, alla Camera dei deputati.
Si riporta di seguito una nota sintetica del provvedimento contenente già le norme approvate in commissione durante l’iter di approvazione della legge di conversione.
Seguirà nota di approfondimento.
- Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno (Art. 12)
La norma incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 il fondo finalizzato a ristorare parzialmente i comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19. La ripartizione del fondo tra gli enti interessati avviene con uno o più decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.
- Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali (Art. 12-bis)
Nel corso dell’esame in commissione bilancio è stato approvato l’emendamento che accoglie le richieste dell’ANCI di adeguare la disciplina assunzionale delle Unioni di Comuni e di accelerare la soluzione della grave carenza di segretari comunali nei comuni di minori dimensioni demografiche. In particolare:
- Unioni di comuni
Si estende temporalmente a tutto il 2024 la norma che consente agli enti locali che applicano ancora la disciplina del turn-over (Unioni di Comuni e le Città Metropolitane delle Regione Sicilia) la sostituzione del personale che non è più in servizio per qualsiasi ragione (pensionamento, mobilità verso altro ente, dimissioni, etc.), nel medesimo anno in cui si verifica la cessazione. Si tratta della previsione già contenuta nell’art. 3, comma 5-quinquies, del DL. N. 90/2014, che aveva cessato di avere applicazione lo scorso dicembre.
- Segretari comunali
Si dispone, a decorrere dal 2022 per tutta la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza:
- che il turn-over del contingente di segretari comunali e provinciali sia effettuato in ragione del 120% di quelli cessati dal servizio nell’anno precedente;
- che i segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera possano assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino a un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza, su richiesta del Sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell’Interno.
Inoltre, a decorrere dal 2023, e per tutta la durata del PNRR:
- si redistribuiscono i tempi del reclutamento dei nuovi segretari fissando a 4 mesi la durata del corso-concorso di formazione e portando a 4 mesi la durata del tirocinio presso i comuni;
- si introduce la possibilità di riservare una quota pari al 50% dei posti disponibili nel concorso di accesso alla carriera ai dipendenti delle Pubbliche amministrazioni in possesso dei titoli di studio necessari che abbiano un’anzianità di servizio di almeno 5 anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso dei medesimi titoli di studio.
- Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021 (Art. 13)
Il comma 1 vincola le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali (di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178), alla finalità di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l’anno 2022, prevedendo altresì che le risorse assegnate per l’emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di perdita di gettito (di cui all’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104) possono essere utilizzate anche nell’anno 2022 per le medesime finalità cui sono state assegnate. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Si dispone, inoltre, che le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti locali al 31 dicembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 3 prevede che gli enti locali che utilizzano le risorse previste dal comma 1 nell’anno 2022 sono tenuti a inviare al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022.
Il comma 4 prevede che gli enti locali che non rispettano il termine del 31 maggio 2023 ma che trasmettono la certificazione entro il 30 giugno 2023,sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno2024; nel caso in cui la certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione è comminata in misura pari al 90 per cento, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024; qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione la riduzione è applicata in misura pari al 100 per cento, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.
Il comma 5 proroga dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023 il termine entro cui è effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini del conguaglio delle somme attribuite.
Il comma 5-bis approvato in commissione bilancio chiarisce che gli enti locali che approvano le delibere tariffarie dei tributi di propria competenza dopo l’approvazione del proprio bilancio di previsione, ma comunque entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione, che ordinariamente è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, ma che negli ultimi anni è sempre stato oggetto di proroghe, possono procedere ad una variazione del bilancio per il recepimento delle variazioni tariffarie e non sono obbligati alla riapprovazione del bilancio stesso sulla base delle più complesse procedure previste dall’ordinamento.
Tale precisazione è necessaria alla luce di orientamenti di alcune Sezioni regionali della Corte dei conti difformi dalla posizione espressa dal Ministero dell’economia e delle finanze che considera sufficiente la variazione del bilancio di previsione, qualora siano state modificate le aliquote e le tariffe dei tributi di competenza degli enti locali posteriormente alla deliberazione del bilancio di previsione dell’ente.
Il comma 5-quater approvato in commissione bilancio riguarda tutte le Unioni di Comuni e le Città metropolitane della Regione Sicilia e ha l’obiettivo di estendere temporalmente la norma che ha cessato di avere applicazione nel 2021 e che consente la sostituzione del personale che non è più in servizio per qualsiasi ragione (pensionamento, mobilità verso altro ente, dimissioni, etc.), nel medesimo anno in cui si verifica la cessazione. In assenza di tale estensione temporale, gli Enti interessati perderanno la possibilità di sostituire tempestivamente il personale cessato, e potrà procedere alle sostituzioni solo nell’esercizio finanziario successivo a quello in cui le cessazioni si sono verificate, con conseguenti carenze di organico destinate a produrre effetti negativi sull’organizzazione dell’ente e sulla continuità dei servizi. Tale previsione, nella formulazione attuale, ha cessato di avere applicazione nel 2021, per questa ragione se ne chiede l’estensione temporale.
Il comma 6 estende anche all’esercizio finanziario 2022 la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso.
È inoltre prorogata al 2022 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19. (art. 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18- d.l. cura Italia)
Il nuovo comma 6-bis approvato dalla commissione bilancio opera un allentamento molto parziale dei vincoli finanziari vigenti sui bilanci degli enti territoriali. La norma consente agli enti con risultato di amministrazione effettivamente non negativo (ossia al netto degli accantonamenti ai fondi FCDE e FAL), o in disavanzo complessivo (lettera E del prospetto del risultato negativa), la possibilità di utilizzare le quote di avanzo di amministrazione derivanti esclusivamente da entrate il cui utilizzo è vincolato all’estinzione anticipata di mutui, in deroga rispettivamente ai commi 897 e 898 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).
- Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali (Art. 13 bis)
L’emendamento approvato in commissione bilancio nel modificare il comma 2, articolo 268-bis del TUEL, favorisce l’iter di risanamento dell’ente che si trovi in condizione di dissesto e non possa far fronte a sopravvenute passività. Tra le passività che possono essere attribuite all’Organismo straordinario di liquidazione sono ora incluse anche le soccombenze per contenziosi civili precedenti alla dichiarazione di dissesto nonché le azioni contro l’ente originate da procedure contro le proprie società controllate emerse dopo la conclusione della gestione OSL (organismo straordinario di liquidazione).
- Proroga termini domande per finanziamento progetti di rigenerazione urbana per i piccoli comuni (Art. 13 bis)
L’emendamento approvato in commissione bilancio proroga al 30 aprile 2022 il termine (prima era il 31 marzo) per la presentazione di richiesta di contributi, previsti dalla legge di bilancio 2022 (300 milioni), per progetti di rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che in forma associata presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, e i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite in precedenza.
- Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (Art. 13 bis)
L’emendamento approvato in commissione bilancio interviene sul tema dell’inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale disciplinata dal D. Lgs. n. 39/2013.
In particolare, viene previsto che, in deroga al regime ordinario disciplinato dal comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto, fino al 31 dicembre 2022, a coloro che nell’anno precedente siano stati componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, possono essere conferiti i seguenti incarichi:
- incarichi amministrativi di vertice regionale;
- incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale;
- incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
L’emendamento approvato in commissione bilancio prevede che, dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame fino al 31 dicembre 2022, gli incarichi assegnati in deroga sono validi fino alla scadenza naturale dell’incarico. Pertanto, la durata degli incarichi, in deroga alla regola ordinaria sull’inconferibilità, può andare anche oltre il 31 dicembre 2022 purché assegnati prima di tale data.
- Disposizioni in materia di aziende speciali e istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80% del valore della produzione (Art. 13 bis)
L’emendamento approvato in commissione bilancio prevede che le amministrazioni possono ricapitalizzare o erogare risorse straordinarie alle aziende speciali di cui sono socie, che realizzano un idoneo piano di risanamento aziendale. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’articolo 194, comma 1, lettera b), del TUEL.
- Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all’Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 (Art. 18 bis)
L’emendamento approvato in commissione bilancio prevede la possibilità, per 12 mesi, di raccogliere presso i distributori e i centri di raccolta un quantitativo di RAEE doppio rispetto a quello fin oggi consentito. Con questa disposizione normativa, solo per i prossimi 12 mesi, il deposito preliminare alla raccolta effettuata presso i distributori e il deposito presso i centri di raccolta sarà consentito fino ad un quantitativo doppio senza necessità di ulteriori autorizzazioni per il maggior stoccaggio di rifiuti né per eventuali ampliamenti. Per i titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti RAEE per le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva è consentito l’aumento della capacità annua di stoccaggio dell’80% e non sono necessarie ulteriori garanzie finanziarie.
- Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada (Art. 24)
La norma, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, incrementa la dotazione del fondo destinato al finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche per studenti, di ulteriori 80 milioni di euro per l’anno 2022, prevedendo che tali risorse siano destinate, fino al 31 marzo 2022, al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche incoerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi e subordinatamente alla rilevazione dell’effettivo utilizzo da parte degli utenti nell’anno 2021.
Nel corso dell’esame in Commissione bilancio è stato introdotto il comma 5-bis. La norma approvata consente agli enti responsabili dei contratti di servizio Trasporto Pubblico Locale di utilizzare la previsione del Regolamento 1370 art. 4 comma 4 ovvero la proroga dei cds stessi se necessario, fino al massimo entro il 31/12/2026 e laddove il gestore accetti anche in autofinanziamento parziale di presentare un Piano Economico Finanziario di investimenti con un periodo superiore all’ammortamento del contratto e finalizzati alla sostenibilità e al miglioramento delle performance del servizio.
Il tema è legato alla fattibilità degli interventi PNRR sui trasporti in special modo la linea del ricambio autobus, che in concomitanza delle scadenze delle concessioni e della scarsità delle risorse per le infrastrutture, presenta una grande criticità attuativa soprattutto nell’adeguamento dei depositi e negli investimenti dei gestori a corredo (vedi infrastrutture tecnologiche e base dati in ottica MAAS). Il tema dell’obbligo di comunicazione dei dati di mobilità ai Comuni per la pianificazione di servizi integrati anche MAAS rimane sospeso e aperto. E’ necessario inserirlo nel DL Infrastrutture in lavorazione.
- Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (Art. 29)
La norma, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e fronteggiare le ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, interviene sulle modalità di compensazione di tali aumenti.
E’ infatti disposto l‘obbligo di inserire nei bandi di gara – pubblicati i dal 27/1/2022 e fino al 31/12/2023, ovvero per i quali, a tale data, non siano ancora state inviate le lettere di invito – clausole di revisione dei prezzi per modifiche o varianti in corso d’opera.
Per i contratti relativi ai lavori, invece, si procederà alla compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, accertata dal direttore dei lavori della SA, oltre la quota assorbita dalla succitata franchigia. La nuova norma sancisce poi che l’ISTAT, entro il 28 aprile 2022 (90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto), sentito il MIMS, definisca la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, per i contratti relativi ai lavori.
Inoltre, il MIMS, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT, con proprio decreto, deve procedere alla determinazione delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
Per la compensazione, le SA potranno utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico nonché i ribassi d’asta.
Nel caso di insufficienza delle succitate risorse, dal 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e PNC, per compensare l’aumento di costo delle lavorazioni in cantiere potrà essere richiesto l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (istituito dal dl 76/2020). Tale fondo, che verrà alimentato anche con eventuali revoche di finanziamenti concessi a investimenti non realizzati, ha una dotazione aumentata di 40 milioni per il 2022 e di 30 milioni all’anno per il 2023 e il 2024.
La modifica introdotta con un emendamento approvato in commissione bilancio, estende la possibilità di revisione dei prezzi anche agli Accordi Quadro di cui al Codice dei contratti, già aggiudicati o efficaci alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, le SA potranno – nei limiti delle risorse stanziate per i lavori di cui agli AQ – utilizzare i prezzari regionali aggiornati secondo le disposizioni di cui al presente articolo, al netto dei ribassi offerti dall’aggiudicatario dell’AQ. Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari regionali, invece, le SA potranno incrementare o ridurre le risultanze degli AQ, sempre al netto dei ribassi offerti dall’aggiudicatario, in riferimento agli esiti dei succitati decreti semestrali di rilevazione dei prezzi, come emanati dal MIMS.
Infine, con un emendamento approvato sempre in commissione bilancio, viene portato al 31.12.2023 (era rimasto 31.12.2021) il termine, previsto all’art. 6, c. 6 del dl 76/2020, per lo scioglimento consensuale fra le parti, del collegio consultivo tecnico nel caso di costituzione ex lege.
- Proroghe termini di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia (Art. 22, commi 3-5)
La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022–in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni–il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati. La stessa sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
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