La Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.71/2020) nell’analisi dei conti di un comune ha rilevato la non corretta gestione del Fondo pluriennale vincolato di parte capitale rilevando un imputazione totale nell’esercizio successivo, a fronte di una realizzazione di meno del 50% delle opere pubbliche imputate nell’anno.
Gestione del FPV e reimputazione contabile
Dall’esame del rendiconto del prospetto allegato b) al rendiconto – composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato –, inviato tramite BDAP, è emerso che tutti i residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato sono stati reimputati ad un solo esercizio. Alla richiesta di spiegazioni da parte del magistrato istruttore della Corte dei conti, i rappresentanti del comune hanno evidenziato che la reimputazione al solo esercizio successivo, è dovuta dalla necessità manifestata di realizzare il piano delle opere non concluse nell’esercizio precedente prima dell’inizio dell’ultimo anno di mandato del sindaco, situazione che poi nel concreto non si è completamente realizzata.
Secondo i giudici contabili l’orizzonte temporale limitato ad una sola annualità suscita dubbi in merito alla capacità programmatoria dell’Ente. Infatti, a seguito della verifica analitica effettuata sulle risultanze contabili ed in particolare sul prospetto di cui all’allegato al rendiconto, è emerso che, a fronte di un importo complessivo del Fondo al 31 dicembre dell’anno precedente, corrispondente a residui passivi tutti reimputati al solo esercizio successivo, è stato possibile certificare come una significativa quota – quasi il 52% – dell’importo coperto da FPV e imputato nell’esercizio successivo, sia stato ulteriormente reimputato anche negli esercizi successivi, confermando da tale evidenza le succitate perplessità.
Il principio contabile
I giudici contabili emiliano romagnoli hanno, pertanto, sottolineato che il principio della competenza potenziata stabilisce che il fondo pluriennale vincolato – quale componente del risultato di amministrazione e, quindi, fattore incidente sull’equilibrio di bilancio – è uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche che evidenzia con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo; in quest’ottica, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, assume valore strategico la sussistenza e l’aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile.
In altri termini, la funzione del fondo pluriennale vincolato è dunque programmatoria e di controllo e consiste nel rappresentare in modo trasparente, oltre che responsabile, il divario temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali legate all’esercizio delle funzioni fondamentali dell’Ente. Proprio a tal fine, le linee guida al questionario dei revisori dei conti relative al rendiconto dell’anno 2017, richiedono che le riserve conservate nel fondo pluriennale vincolato debbano essere assoggettate a una rigorosa verifica in sede di rendiconto, sicché della gestione del predetto fondo pluriennale vincolato occorre dare – in sede di rendiconto – separata e puntuale evidenziazione.
Risulta, in conclusione, evidente come la reimputazione al solo primo esercizio dei residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato di parte capitale evidenzia una carenza di programmazione e una conseguente irregolarità contabile nell’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, in quanto l’esigibilità dei residui passivi non risulta essere stata determinata correttamente.
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