La motivata scelta del dirigente finanziario nell’esclusione delle entrate per il calcolo del FCDE

Il dirigente finanziario ha escluso, dal calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, alcune entrate dell’ente in ragione dell’elevata percentuale di incasso, non considerando le stesse oggetto di svalutazione.

6 Novembre 2020
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Il dirigente finanziario ha escluso, dal calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, alcune entrate dell’ente in ragione dell’elevata percentuale di incasso, non considerando le stesse oggetto di svalutazione. Di contrario avviso la Corte dei conti dell’Emilia-Romagna (deliberazione n.98/2020) la quale ha precisato che, sebbene il principio contabile applicato non predetermini le «entrate di dubbia e difficile esazione», la determinazione degli accertamenti di entrata (e, di conseguenza, dei residui attivi) di dubbia e difficile esazione non può considerarsi libera, necessitando di congrua motivazione in ragione del tasso di riscossione registrato dalle singole tipologie di entrata in esercizi precedenti o di eventuali ulteriori elementi di fatto o di diritto noti all’ente (ad es., la natura del soggetto debitore).

I rilevi dei revisori dei conti

L’Organi di revisione contabile, pur sottolineando la scelta dell’Ente di avvalersi del metodo ordinario per la determinazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2018 rispetto al meno oneroso metodo semplificato, ha: i) evidenziato che il Comune, nell’individuazione dei capitoli oggetto di calcolo, ha «[…] eccessivamente circoscritto la propria analisi, trascurando numerosi capitoli di Entrata presenti al Titolo I e III, con evidenza di Residui attivi. La sottostima di un adeguato accantonamento potrebbe incidere negativamente sugli equilibri complessivi presenti e futuri del bilancio dell’Ente e non fornire una corretta rappresentazione della consistenza dei crediti di dubbia e difficile esazione, oltre che difforme evidenza della parte disponibile del risultato di amministrazione 2018»; ii) invitato l’Ente a monitorare l’andamento delle riscossioni 2019 in conto residui 2018 e precedenti e ad adottare le dovute azioni di salvaguardia; iii) suggerito l’utilizzo di «criteri di quantificazione del Fondo improntati il più possibile al principio di prudenza».

La giustificazione dell’ente

Alla richiesta del magistrato istruttore di chiarire il rilievo dei revisori dei conti, il responsabile finanziario ha evidenziato che per la determinazione del FCDE, da accantonare nel rendiconto, sono stati inseriti solo alcuni capitoli nei quali la percentuale di riscossione era molto bassa e necessitava di copertura rischi, mentre le entrate che presentavano tassi di riscossioni elevate non sono state svalutate.

Le indicazioni del Collegio contabile

Evidenziano i giudici contabili emiliano romagnoli come, l’adeguata quantificazione del FCDE condiziona la veridicità del risultato di amministrazione, preservando l’ente da potenziali squilibri di cassa; per tale motivo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo 3.3) dispone che «Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione». Le modalità di quantificazione del Fondo (accantonamento di competenza e nel risultato di amministrazione) sono autonome e distinte (essendo, il primo, il risultato del rapporto fra riscossioni e accertamenti di competenza negli ultimi 5 esercizi; il secondo, del rapporto fra residui attivi riscossi e residui attivi esistenti all’inizio di ognuno dei 5 esercizi precedenti). Secondo la Sezione delle Autonomie, il rapporto fra la corretta determinazione del FCDE (nel bilancio di previsione e a rendiconto) e il controllo interno sugli equilibri finanziari dell’ente locale ex art. 147, comma 2, lett. c), TUEL è finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa. Ora, precisa il Collegio contabile, sebbene il principio contabile applicato non predetermini le «entrate di dubbia e difficile esazione», la determinazione degli accertamenti di entrata (e, di conseguenza, dei residui attivi) di dubbia e difficile esazione non può considerarsi libera, necessitando di congrua motivazione in ragione del tasso di riscossione registrato dalle singole tipologie di entrata in esercizi precedenti o di eventuali ulteriori elementi di fatto o di diritto noti all’ente (ad es., la natura del soggetto debitore).

Sulla base dei sopra indicati chiarimenti, l’ente locale dovrà conformarsi al parere reso dell’Organo di revisione dei conti, in ordine alla corretta individuazione dei capitoli di entrata in relazione ai quali procedere agli accantonamenti al FCDE.

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