A causa dell’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre, un ente locale non ha potuto fare il riaccertamento ordinario dei residui con conseguente impossibilità nel determinare il Fondo Pluriennale Vincolato, sia di parte corrente sia in conto capitale nel bilancio di previsione. Per la Corte dei conti (deliberazione n.69/2022) si è in presenza di una grave violazione contabile oltre al principio di veridicità del bilancio in caso di non corretta determinazione del FPV, al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio.
La giustificazione dell’ente
A seguito della verifica dei conti di un ente locale, il magistrato istruttore ha chiesto le motivazioni per le quali vi era assenza nel bilancio di previsione sia del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto capitale.
L’ente ha precisato che l’assenza in parte entrata è dovuta al fatto che il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato approvato entro il 31/12/2018 e, pertanto l’ultimo riaccertamento ordinario si riferiva al Rendiconto anno 2017; in quella sede le spese sono state reimputate solo nell’esercizio finanziario 2018 e non nel 2019 pertanto non vi è FPV in entrata nel Bilancio di Previsione 2019-2021; l’assenza in parte spesa è giustificata dai tempi tecnici di formazione del Bilancio di Previsione; al fine di approvarlo in Giunta entro il 15/11 e successivamente in consiglio entro fine anno gli stanziamenti sono stati definiti nel corso del mese di ottobre 2018. A quella data le determinazioni di impegno di spesa assunte riportavano tutte spese esigibili entro il 31/12/2018, opere pubbliche comprese, e non esigibili nelle annualità successive; per tale motivo non è presente il FPV in parte spesa.
Le indicazioni dei giudici contabili
Il Collegio contabile ha precisato come, il principio della competenza potenziata, abbia previsto che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia d’investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. Per quanto riguarda le opere pubbliche, la programmazione e la previsione delle stesse è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati. Il punto 5.4 del suddetto Allegato 4/2 detta la puntuale disciplina per la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato sia nel bilancio di previsione sia a rendiconto.
A tal fine, i giudici contabili, hanno rammentato che la non corretta determinazione del FPV – al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio – determina la violazione del principio di veridicità, tenuto conto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l’adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e che, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016).
In conclusione, spetta all’ente locale determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili.
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