La mancata gestione della cassa vincolata è una grave irregolarità contabile

La gestione della cassa vincolata, oltre ad essere un obbligo stabilito dai principi contabili e dal Testo unico degli enti locali, dovrà essere effettuata dall’ente locale anche in presenza di una cassa libera sufficiente ad inglobare i vincoli.

12 Maggio 2022
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La gestione della cassa vincolata, oltre ad essere un obbligo stabilito dai principi contabili e dal Testo unico degli enti locali, dovrà essere effettuata dall’ente locale anche in presenza di una cassa libera sufficiente ad inglobare i vincoli. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti per il Piemonte (deliberazione n.67/2022).

La verifica

In base al questionario inviato è emersa la sola cassa libera, ossia costituita dai soli incassi non soggetti a vincoli. Infatti, dalla risposta alla domanda 2.1 della Sezione I, ove, con riferimento all’avvenuto aggiornamento della cassa vincolata, è stato indicato che “non ricorre la fattispecie” e dal fatto che non risulta compilata la tabella 4 della successiva Sezione I.I, relativa all’evoluzione della cassa vincolata nel triennio. Tali indicazioni, tuttavia, non corrispondono a quanto evidenziato nella relazione del revisore allo schema di rendiconto dove si precisa che per “quanto riguarda la cassa vincolata, attualmente non sussiste nel bilancio e in contabilità alcun vincolo. Sono in corso le pratiche presso il Tesoriere per vincolare l’importo di cassa da destinare a rimborso di un finanziamento Ministero dell’Interno – quota contributo da restituire – come risulta dai residui passivi”, il revisore termine evidenziando che ha a tal fine sollecitato l’ente ad inserire tale vincolo di cassa. Inoltre, oltre a tale posta contabile, risulta anche che quota parte del citato contributo da restituire è stato oggetto di vincolo al risultato di amministrazione.

In ragione di tale discrasia, il magistrato contabile ha chiesto all’ente di fornire chiarimenti. L’ente ha risposto che si era in presenza di un contributo ricevuto dal Ministero finalizzato all’esecuzione di interventi di edilizia scolastico, diviso in tre tranche di cui due versati quali acconti dei lavori da eseguire.

Le indicazioni del Collegio contabile

Così ricostruita la vicenda, i giudici contabili hanno precisato che, secondo il combinato disposto dell’art. 180, comma 3, lett. d), TUEL e del principio contabile applicato di cui al paragrafo 10.1 dell’all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, l’Ente avrebbe dovuto apporre un vincolo di cassa negli esercizi in cui ha ricevuto gli acconti.

Ora evidenzia il Collegio contabile come, al 31 dicembre il fondo cassa al netto degli importi vincolati sarebbe stata di poco capiente rispetto ai fondi vincolati. In altri termini, la cassa “libera” sostanziale è piuttosto esigua, il che potrebbe essere indice di una tensione di cassa, di cui, tra l’altro, l’ente non ha dato idonea rappresentazione.

I giudici contabili ricordano i limiti e gli adempimenti imposti dall’art. 195 TUEL per l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate. In particolare, nel rinviare a quanto analiticamente indicato al punto 10 dell’allegato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011, riguardante la contabilizzazione dell’utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali, è necessario fare riferimento al punto 10.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011) nella parte in cui evidenzia che “[n]el corso dell’esercizio, sulla base del flag attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, sia l’ente che il tesoriere sono in condizione di determinare il saldo di cassa libero e il saldo di cassa vincolato”. Inoltre, sulla base dell’art. 180, comma 3, lettera d), TUEL, il responsabile del servizio finanziario sottoscrive l’ordinativo di incasso, nel cui ambito devono essere indicati eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalla legge, da trasferimenti o da prestiti. Analoga considerazione vale, ai sensi dell’art. 185, comma 2, lettera i) TUEL, per i mandati di pagamento, ove deve essere indicato il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti.

Infine, si evidenzia come la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 31 del 19 novembre 2015) ha stigmatizzato la necessità di avere adeguata evidenza contabile delle entrate vincolate ai fini della corretta ricostruzione delle poste che incidono sul risultato di amministrazione. Un non adeguato monitoraggio di tali poste contabili, infatti, potrebbe comportare la mancata apposizione di vincoli nel risultato di amministrazione, con la conseguente alterazione della relativa quota disponibile.

 

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