La mancata evidenza dell’indice di tempestività dei pagamenti secondo la legge

In sede di verifica dei bilanci di un ente locale è emersa il non integrale adempimento in tema di tempestività dei pagamenti. Qui di seguito le indicazioni della Corte dei conti,

1 Agosto 2019
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In sede di verifica dei bilanci di un ente locale è emersa il non integrale adempimento in tema di tempestività dei pagamenti. Qui di seguito le indicazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia contenute nella deliberazione 19/07/2019 n.313.

Le verifiche dei giudici contabili

Dall’esame del questionario al rendiconto 2016 è emerso che l’ente ha allegato unicamente al rendiconto l’indicatore annuale di tempestività dei pagamentidi cui all’art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 mentre non ha trasmesso, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del d.l. n. 66/2014, il prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002. Inoltre l’Ente non ha adottato le misure per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge in caso di superamento. In particolare il Collegio dei revisori dei conti ha rilevato che il superamento dei termini di pagamento sarebbe stato motivato dalla decisione di non fare ricorso all’anticipazione di tesoreria. Ciò ha determinato la richiesta di chiarimenti al Comune.

Le risposte del Comune

Alle domande poste dai giudici contabili lombardi, l’ente ha precisato di aver utilizzato nell’anno 2016 l’avanzo di amministrazione, rientrando pertanto nella casistica prevista dagli art. 195 e 222 del TUEL che prevedono che non possa essere usato l’avanzo per gli enti che utilizzando entrate a specifica destinazione o che fanno ricorso all’anticipazione di tesoreria. Questo ha imposto l’impossibilità di rispettare i tempi medi di pagamento, anche in considerazione delle limitate dimensioni del comune e delle difficoltà da anni riscontrare nell’incasso dei tributi TARES/TARI che comportano una scarsa elasticità finanziaria.

Le indicazioni del Collegio contabile

Il Collegio contabile ha richiamato in via prioritaria l’ente locale all’integrale rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti, dando puntuale esecuzione ai relativi adempimenti, finalizzati a garantire, nei rapporti tra P.A. e imprese, il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie, evitando la formazione di debiti scaduti e non onorati e l’aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali.

Nel merito il Collegio contabile ha evidenziato come la legge di bilancio 2019 sia intervenuta in materia con un complesso sistema di premi e sanzioni per le Pubbliche Amministrazioni, subordinati al rispetto delle regole in tema di tempestività dei pagamenti e alla capacità degli enti di abbattere la misura del proprio debito commerciale pregresso.

Infatti, è previsto che, a decorrere dal 2020, i comuni che non rispettano i tempi di pagamento, o che non dimostrano una riduzione dello stock di debito, dovranno, con delibera di giunta, effettuare un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non sarà possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione. La misura di tale accantonamento aumenterà in base all’entità del ritardo o alla minore riduzione, in termini percentuali, dello stock di debito.

Pertanto, in forza dell’attuale normativa in tema di tempestività dei pagamenti, non possano assumere rilievo le giustificazioni addotte dall’Ente circa l’impossibilità di rispettare i tempi medi di pagamento previsti dalla normativa essendo compito primario dello stesso procedere ad una corretta programmazione delle spese, ad un’efficace gestione della liquidità e all’attivazione di ogni strumento utile a tali fini quale il miglioramento delle riscossioni dei tributi secondo quanto sopra rilevato.

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