di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala
La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 386/2019 È di pochi giorni fa l’intervento della Corte dei conti Lombardia che conferma l’orientamento in base al quale, nel rispetto dei principi contabili del Dlgs 118/2011, in caso di mancata costituzione del fondo delle risorse decentrate nell’anno di riferimento, confluisce nell’avanzo (vincolato) di amministrazione solo la quota stabile delle risorse (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 15 ottobre). La deliberazione n. 386/2019,nel ribadire questa interpretazione, esclude categoricamente la possibilità di far confluire nell’avanzo vincolato quote variabili del fondo. La richiesta parere Un ente locale lombardo, che nell’anno 2018 aveva costituito il fondo delle risorse decentrate ma non aveva sottoscritto il relativo contratto integrativo, si è interrogato sull’effettiva portata nel principio contabile contenuto al punto 5.2 dell’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, secondo cui, «in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato, per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale». In particolare, sulla base di questo principio, l’ente si è posto il dubbio se l’inciso «obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale» potesse consentire di far rientrare anche alcune voci che il contratto del 21 maggio 2018 classifica come quote variabili del fondo, quali i risparmi sul fondo dell’anno precedente, finanziati dalla parte fissa (articolo 68, comma 1, ultimo periodo), e i risparmi accertarti a consuntivo sull’applicazione della disciplina dello straordinario (articolo 67, comma 3, lettera e). La risposta In primo luogo i magistrati contabili lombardi, dopo aver illustrato il meccanismo di applicazione dei principi contabili prescritti dal Dlgs 118/2011 al fondo delle risorse decentrate, ricordano le tre fasi obbligatorie e sequenziali della corretta gestione del fondo delle risorse decentrate tracciate della magistratura contabile: individuazione in bilancio delle risorse; adozione dell’atto di costituzione del fondo e sottoscrizione del contratto decentrato annuale (fase che determina il sorgere del titolo giuridico legittimante per l’erogazione delle risorse del fondo). La delibera in esame, dopo aver descritto l’impianto normativo contrattuale che regola la costituzione del fondo negli enti locali, procede a effettuare una distinzione tra i risparmi del fondo straordinario che alimentano la parte stabile (articolo 67, comma 2, lettera g) e quelli che, invece, alimentano la parte variabile (articolo 68, comma 3, lettera e). Solo le prime, in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, possono confluire nell’avanzo vincolato di amministrazione essendo le stesse una componente della parte stabile del fondo. Inoltre, riprendendo un orientamento oramai consolidato nelle diverse sezioni regionali e alcune pronunce dell’Aran, la magistratura contabile lombarda afferma, altresì, che le risorse non integralmente utilizzate in anni precedenti (articolo 68, comma 1, ultimo periodo), seppur alimentate dalla componente stabile del fondo, non possono confluire nell’avanzo vincolato, in quanto le stesse costituiscono, in ogni caso, risorse variabili del fondo.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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