La mancata approvazione del rendiconto blocca assunzioni e avanzo

il sole24ore
30 Maggio 2019
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di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Il termine del 30 aprile fissato dall’ordinamento per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018 è oramai passato ma sono molti gli enti locali che non hanno ancora provveduto, complice l’atteso rinvio della contabilità economico patrimoniale per i piccoli Comuni, in dirittura di arrivo dopo l’impegno assunto dal Governo. Ma quali sono le conseguenze per gli enti della mancata approvazione del rendiconto della gestione? Il legislatore, con la legge di bilancio per il 2019, ha significativamente rafforzato le sanzioni a carico degli enti inadempimenti, per stimolare quanto più possibile il rispetto della scadenza. Scioglimento del consiglio comunale Per cominciare, la mancata approvazione del rendiconto comporta, in base all’articolo 227, comma 2-bis e comma 141, comma 2, del Tuel, lo scioglimento del consiglio comunale. La procedura è disciplinata dall’articolo 1 del Dl n. 13/2002, la cui applicazione a regime è stata introdotta dall’articolo 1, comma 1132, lettera c) della legge 145/2008 attraverso la modifica dell’articolo 1, comma 1-bis, del Dl 314/2004 (legge 26/2005) e prevede l’intervento sostitutivo del prefetto al quale spetta il compito di: – nominare un commissario che predisponga lo schema di bilancio o rendiconto da sottoporre al consiglio nel caso in cui non vi abbia provveduto la giunta; – assegnare al consiglio un termine massimo di venti giorni per l’approvazione del bilancio, in ogni caso di mancata approvazione dello schema predisposto dalla giunta. Decorso inutilmente il termine il prefetto nominerà un apposito commissario e darà inizio alla procedura per lo scioglimento del consiglio. L’imminenza delle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale in cui sono coinvolti molti Comuni vanifica di fatto la sanzione, considerato che il commissariamento interverrebbe a ridosso della scadenza dell’organo in carica. Divieto di assunzioni Gli enti ritardatari non possono inoltre procedere ad assunzioni di personale finché perdura l’inadempimento. Il blocco è stato introdotto dalla legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, articolo 1, comma 904) che attraverso la modifica dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016, ha allargato la portata del divieto (prima previsto solo in caso di mancata trasmissione dei dati alla Bdap) anche all’approvazione dei principali documenti contabili (bilancio, rendiconto, consolidato). Evidenziamo che il divieto (che opera sino ad avvenuta approvazione) ha portata di carattere generale, estendendosi al reclutamento disposto con qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Divieto di applicazione dell’avanzo Altra novità in vigore dal 2019 è rappresentata dal divieto di applicazione dell’avanzo di amministrazione, introdotto dall’articolo 1, comma 897, della legge 145/2018. Lo stop è inserito nella norma che limita l’applicazione delle quote di avanzo accantonato, vincolato e destinato da parte degli enti che si trovano in disavanzo di amministrazione ed è finalizzato a evitare che la mancata approvazione del rendiconto sia finalizzata a evitare l’emersione del disavanzo, con tutte le conseguenze del caso. Si potrebbe quindi presumere che il divieto sia limitato ai soli enti in disavanzo di amministrazione già conclamato (ad esempio perché deriva da riaccertamento straordinario) ma in realtà assume portata generale, in quanto è solamente con l’approvazione del rendiconto che si accerta se l’ente si trova o meno in situazione di deficit. Assoggettamento ai controlli centrali Infine l’articolo 243, comma 6, del Tuel prevede che gli enti che non hanno approvato nei termini il rendiconto siano assoggettati ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari in materia di copertura obbligatoria dei servizi di smaltimento rifiuti, acquedotto e dei servizi a domanda individuale. Il controllo in questione trova applicazione solo sino all’adempimento dell’ente. Va inoltre ricordato che la tardiva approvazione del rendiconto rappresenta una grave irregolarità che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti segnalano in sede di esame del questionario dell’organo di revisione. Resta da chiedersi, però, come mai così tanti enti non riescano a concludere le operazioni entro il termine. Di certo la data del 30 giugno sarebbe più adeguata sia per garantire la corretta parificazione crediti/debiti con gli enti partecipati, che per consentire la complessa redazione di tutti gli allegati obbligatori al rendiconto.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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