di Vincenzo Giannotti
La questione controversa riguarda la possibilità da parte delle amministrazioni di nominare i responsabili dei servizi, anche nei comuni privi della dirigenza, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.110 comma 1 D.Lgs.267/00 in modo fiduciario, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti professionali. Sulla questione della legittimità di tali assunzioni fiduciarie si erano già espresse alcune Corte dei Conti (Ex multis deliberazioni della Corte dei conti Toscana n. 519/2011 e della Corte dei conti Lazio n. 47/2011 in quanto ‘‘… continua a sussistere presso gli enti locali un’area di incarichi apicali, diversamente qualificati, per i quali e` ammesso il conferimento intuitu personae, senza altri limiti, ne´ procedurali, ne´ quantitativi, se non quelli della congrua motivazione delle scelta effettuata’’).
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