La legge 23 luglio 2021, n.106 di conversione con modificazioni al d.l. n.73/2021 (cosiddetto decreto sostegni-bis), nel porre rimedio alla sentenza di illegittimità costituzionale sulle disposizioni legislative, che avevano permesso agli enti locali di autofinanziarsi la spesa con il medesimo FAL e di ripartire il disavanzo nascente dal recupero nel FAL della quota a suo tempo inserita nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, pone alcuni dubbi sulla sua concreta applicazione.
Le disposizioni legislative
La legge di conversione dopo aver aumentato le risorse economiche, da distribuire agli enti maggiormente colpiti dalla dichiarazione di illegittimità costituzione, dai 500 milioni iniziali a 660 milioni (ossia con un aumento di 160 milioni di dote), hanno cercato anche per gli altri enti di ridurre l’impatto sui bilanci disponendo le rettifiche da effettuare in due diverse direzioni.
A tal fine all’art. 52 è stato inserito il comma 1-quater che recita quanto segue:
Comma 1-quater “seguito dell’utilizzo dell’intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.
La prima direzione ha riguardato il recupero del disavanzo, generato dal nuovo inserimento dell’accantonamento nel risultato di amministrazione, riconducendo il recupero dai 30 anni iniziali ai 10 anni, mediante inserimento del comma 1-bis all’art.52 del d.l. n.73/2021 che recita quanto segue:
Comma 1-bis “Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l’esercizio delle funzioni fondamentali e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l’eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall’esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell’esercizio 2020”.
La seconda direzione riguarda la nuova contabilizzazione del FAL precisando a tal fine quanto segue al comma 1-ter inserito nel citato art.52:
Comma 1-ter “A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione
di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”;
Il ritardo della legge e i documenti di bilancio
Si ricorda come tutti gli enti che fossero stati incisi dalla disposizione di incostituzionalità della normativa avrebbero potuto approvare il bilancio di previsione entro il 31 luglio, data quest’ultima coincidente anche con gli equilibri ed assestamento del bilancio di previsione. Quest’ultimo documento contabile che avrebbe dovuto essere differito al mese di settembre, dovendo trovare il differimento in specifico emendamento nella legge di conversione, purtroppo non ha trovato sede nella legge di conversione. Questo sta generando due distinte problematiche. La prima che in ragione della data di conversione in legge del decreto e, quindi, sulla legittimità delle relative iscrizioni contabili, ha trovato gli enti ad approvare un documento contabile provvisorio. Una delle possibili soluzioni, per gli enti che avessero già predisposto il documento, potrebbe essere quella di attivare mediante specifici emendamenti in Consiglio comunale le nuove procedure contabili, sperando nella tempestività anche del parere dei revisori dei conti.
La seconda criticità riguarda l’approvazione degli equilibri e dell’assestamento di bilancio, che dovrebbero trovare giusta collocazione in un separato documento contabile successivo al bilancio di previsione, ottenendo in tale cornice legislativa un evidente cortocircuito.
I dubbi sulla contabilizzazione
Al fine di evitare al massimo impatti devastanti sui bilanci degli enti locali, in particolar modo per gli enti già in criticità finanziaria, il legislatore ha cercato di trovare una soluzione di compromesso, rispetto alle indicazioni della Consulta, con il rischio che i magistrati contabili intervengano nuovamente, sulle nuove disposizioni legislative, aprendo un altro fronte sulla legittimità costituzionale della nuova normativa.
La Consulta, infatti, è stata chiara nella sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale, nel precisare come il disavanzo, dovuto alla riconfluenza dell’accantonamento del FAL nel risultato di amministrazione, avrebbe dovuto essere ripianato secondo le regole ordinarie dell’art.188 del Tuel, ossia nel limite massimo di tre anni del bilancio di previsione. La ripartizione in dieci anni prevista ora dalla nuova normativa lascia dubbi sulla sua praticabilità.
Il secondo dubbio nasce sulla contabilizzazione delle quote capitali anticipate nel bilancio per il pagamento nell’anno successivo della rata di rimborso del FAL. Infatti, mentre non ci sono dubbi nell’accantonamento che sarà disposto nell’anno corrente, la questione si sposta sulla quota dell’anno successivo che sarà coperta con l’entrata del bilancio della quota rimborsata nell’anno precedente. Per fare un esempio operativo fatto 100 la quota di rimborso del FAL e 5 la quota capitale di competenza nell’anno non impegnabile, iscritta nel bilancio 2021, nel conto consuntivo 2021 avrò +5 nel risultato di amministrazione e -5 nel debito residuo del FAL (che passa da 100 a 95). L’avanzo di 5 liberato nel risultato di esercizio sarà iscritto in entrata nel bilancio di previsione 2022 e così di seguito per gli anni successivi. In altri termini, nell’anno 2022 l’effetto sul bilancio della quota accantonata sarà neutra, in quanto avrò 5 in entrata 90 della quota di complessiva da rimborsare e 5 quale quota accantonata. Il responsabile finanziario, in assenza di indicazioni, avrà l’onere di indicare, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, come l’entra di 5 non abbia finanziato il rimborso della quota capitale dell’anno. Sul punto si attendono delucidazioni potendo al momento evidenziare che non vi sarà utilizzazione solo in caso di miglioramento del disavanzo complessivo dell’ente, mentre per tutti gli enti che dovessero aumentare il proprio disavanzo dovranno recuperare anche la quota accantonata nell’anno.
Una ultima annotazione concerne quegli enti che avessero a disposizione la liquidità per un rimborso, anche parziale, delle anticipazioni di liquidità ricevute. In questo caso, infatti, le anticipazioni di liquidità dovrebbero rappresentare una momentanea, per quanto pluriennale, carenza di liquidità con possibilità di rimborsarla in presenza di una migliorata situazione finanziaria di tesoreria. Ora, mentre in presenza di una contabilizzazione a residui, come avveniva prima del passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, non vi sarebbe alcun problema del rimborso, non avendo il medesimo alcun effetto sul bilancio, la contabilizzazione del FAL in contabilità armonizzata presenta un problema di copertura nel bilancio stessa, dovendo gli enti trovare le risorse necessarie, non sulle proprie autonome liquidità ricevute (ad esempio in caso di pagamento in conto residuo attivi di crediti precedenti), ma nel medesimo esercizio finanziario in cui si decide del rimborso anticipato. La questione dovrebbe essere attentamente valutata per evitare che le citate anticipazioni di liquidità assumano il ruolo, vietato dalla Costituzione, di equivalenti risorse assimilate ad un mutuo.
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