La Legge di Bilancio 2021 non fissa alcun limite al rimborso delle spese legali per gli amministratori assolti nei giudizi penali

La sentenza della Consulta, sul rimborso delle spese legali, non ha alcun impatto retroattivo sui regolamenti degli enti, inoltre la Legge di Bilancio 2021 che ha previsto, per l’imputato assolto nel procedimento penale, un limite massimo di rimborso delle spese legali di 10.500 euro, non incide sulla specifica disciplina dei rimborsi delle spese legali sostenute dagli amministratori locali recata dall’art. 86, comma 5, TUEL.

3 Agosto 2021
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La sentenza della Consulta, sul rimborso delle spese legali, non ha alcun impatto retroattivo sui regolamenti degli enti, inoltre la Legge di Bilancio 2021 che ha previsto, per l’imputato assolto nel procedimento penale, un limite massimo di rimborso delle spese legali di 10.500 euro, non incide sulla specifica disciplina dei rimborsi delle spese legali sostenute dagli amministratori locali recata dall’art. 86, comma 5, TUEL. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti per la Puglia (deliberazione n. 117/2021) che, pur dichiarando inammissibili i quesiti posti dal sindaco di un Comune, ha fornito preziose indicazioni alle domande poste.

I dubbi del sindaco

Un Primo cittadino di un Comune ha chiesto ai magistrati contabili se, la sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 2020, che ha statuito il rimborso delle spese sostenute per attività difensive svolte sia nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili, sia nei procedimenti conclusi con l’archiviazione, abbia o mento un impatto sulle disposizioni regolamentari dell’ente più restrittive in merito al rimborso delle spese legali. La seconda questione ha riguardato l’estensione dell’obbligo, anche per gli Enti locali, alle disposizioni della Legge di Bilancio 2021 che sembra porre limiti al rimborso delle spese legali in caso di assoluzione in un procedimento penale e, se tali limiti, debbano essere rispettati anche dagli Enti locali adeguando i propri regolamenti.
Pur giudicando inammissibile la risoluzione di quesiti riguardanti il rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori, ai fini della collaborazione ha fornito alcune indicazioni di comportamento e di corretta lettura sui contenuti delle domande poste.

La risposta al primo dubbio

Avuto riguardo alla sentenza n. 189/2020 la Consulta ha dichiarato che il rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori attengono all’«ordinamento degli uffici e del personale» con la conseguenza che l’opposizione da parte dello Stato è stata dichiarata inammissibile, ovvero infondata, non riguardate la materia trattata dalla Regione Autonoma alcuna invasione sulla disciplina del pubblico rapporto di esclusiva competenza dello Stato. Nel caso di specie, inoltre, non si verte in una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, secondo cui la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Pertanto, la citata sentenza non può avere inciso, nei confronti della più restrittiva previsione regolamentare dell’Ente. In altri termini, solo in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale, che nel caso di specie non ricorre, vi sarebbe stato un effetto caducatorio della norma di legge o di un atto avente forza di legge. Pertanto, il regolamento approvato con delibera del consiglio comunale non risulta minimamente colpita della sentenza richiamata.

La risposta al secondo dubbio

A dire del sindaco le disposizioni della Legge di Bilancio 2021 avrebbero posto un limite al rimborso delle spese legali nei processi penali. Si tratta a ben vedere di disposizioni riguardante la tutela generale dei cittadini a propria difesa, nel caso in cui siano co. In questo caso, l’imputato assolto con sentenza irrevocabile («perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato») ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute fino a un massimo di 10.500 euro (comma 1015). Il rimborso è corrisposto in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (comma 1016). Infine, i presupposti per ottenere il rimborso sono: la fattura del difensore, con indicazione dell’avvenuto pagamento; il parere di congruità della fattura espresso dal competente consiglio dell’ordine degli avvocati; l’attestazione della cancelleria circa l’irrevocabilità della sentenza di assoluzione (comma 1017). Inoltre, il rimborso non spetta nei casi di: assoluzione da uno o più capi d’imputazione e condanna per altri reati; estinzione del reato per amnistia o prescrizione; depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione (comma 1018). Spetta a un decreto ministeriale la definizione dei criteri per l’erogazione dei rimborsi, ai fini del contenimento della spesa nei limiti dello stanziamento, in particolare tenendo conto del numero dei gradi di giudizio a cui l’imputato è stato sottoposto e della durata complessiva del processo (comma 1019). Infine, il rimborso si applica solo alle sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della legge (comma 1022).
I contenuti delle sopra indicate norme non incidono sulla specifica disciplina dei rimborsi delle spese legali sostenute dagli amministratori locali recata dall’art. 86, comma 5, TUEL, nel testo sostituito dall’art. 7-bis, comma 1, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78.
Sulla rimborsabilità delle spese legali agli amministratori assolti, si è recentemente speso il Viminale che, con il parere del 18 marzo 2021, ha ribadito che «al fine della rimborsabilità agli amministratori delle spese legali sostenute, il legislatore richiede, oltre che la conclusione del procedimento penale con sentenza di assoluzione o con l’emanazione di un provvedimento di archiviazione, la sussistenza dei seguenti presupposti: assenza di conflitto di interessi tra l’amministratore e l’ente di appartenenza; nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave; preventiva programmazione della spese in bilancio – nel rispetto del principio dell’invarianza – cui far fronte con le ordinarie risorse a legislazione vigente; rispetto del limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; predeterminazione, ex articolo 12, legge n. 241/1990, nelle forme previste dal rispettivo ordinamento, dei criteri e delle modalità cui l’ente deve attenersi per l’assegnazione o il riparto dello stanziamento».

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