Dopo un primo intervento sul decreto di agosto ad una cerchia ristretta di enti locali in riequilibrio, dovuta essenzialmente ad una capacità fiscale ridotta, la legge di bilancio allarga le misure anche agli altri enti in riequilibrio finanziario allargando la platea degli enti interessati con capacità fiscale maggiore.
Il primo intervento sugli enti in riequilibrio
In ragione della criticità riscontrate in quasi tutti gli enti in riequilibrio finanziario, il d.l. n.104/2020 (cosiddetto decreto agosto) ha previsto un aiuto economico sia in termini di trasferimenti di risorse finanziarie sia di accesso ad un incrementato fondo di rotazione finanziario. La dotazione sul trasferimento delle risorse finanziarie è stata pari ad 100 Milioni di euro per l’anno 2020, ridotte per i successivi due anni a 50 milioni di euro. Ai medesimi enti sono state, altresì, aumentate di 200 milioni di euro, per il solo anno 2020, le risorse del fondo di rotazione, ossia per l’acquisizione di liquidità con restituzione senza interessi, alle quali si applicano per la contabilizzazione le modalità previste dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Per poter beneficiare delle citate risorse finanziarie gli enti in riequilibrio finanziario avrebbero dovuto rispettare due diverse condizioni: a) la prima riguarda un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) non superiore a 100; b) una capacità fiscale pro capite inferiore a 395. I Comuni e le risorse trasferite sono state individuate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta straordinaria dello scorso 15 ottobre, con comunicato del 22 ottobre 2020 del Ministero dell’Interno.
Il secondo intervento della legge di bilancio 2021
Nella bozza della legge di bilancio 2021 sono state inserite ulteriori risorse finanziarie per 100 milioni di euro per l’anno 2021 e 50 milioni di euro per l’anno 2022, escludendo i comuni che hanno già ricevuto il beneficio con il decreto agosto. Anche in questo caso gli enti interessati sono quelle che : a) hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, b) che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, c) nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della delibera della sezione regionale della Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del piano stesso.
Le risorse, in questo, caso saranno distribuite sulla base dell’ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato dall’ISTAT con riferimento all’ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale pro capite inferiore a 495 (rispetto a 395 del decreto agosto). Le modalità di assegnazione, sarà stabilita con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021. Le modalità di assegnazione tengono conto dell’importo pro capite della quota da ripianare, calcolato sulla popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.
La decisione sul ripiano
Il Governo ha modificato la propria attività di ausilio, dopo che la Consulta ha dichiarato alcune disposizioni legislative in favore degli enti in riequilibrio incostituzionali, sollecitate dalla magistratura contabile, per evitare il dissesto di tali enti. In effetti la sentenza n.115/2020 della Corte Costituzionali ha fornito le necessarie indicazioni al Governo per assicurare il risanamento finanziario dei comuni in deficit strutturale (per situazioni di deficit oggettive, economiche e sociali. Il decreto agosto e la legge di bilancio 2021 vanno, pertanto, in questa direzione.
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