La legge di bilancio 2020 riduce la validità delle graduatorie a regime a soli due anni

19 Dicembre 2019
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Dopo la confusione generata dalla legge di bilancio 2019 sulla validità delle graduatorie dei concorsi pubblici, tanto che le Corte dei conti regionali sono dovute intervenire in diverse occasioni per dirimere i dubbi degli enti locali, giungendo alla fine alla conclusione che solo per i concorsi banditi nell’anno 2019 non fosse possibile scorrere le graduatorie sia da parte degli enti che le avessero emesse sia da parte degli altri enti locali che intendessero scorrere tramite previo accordo con le amministrazione di appartenenza, la legge di bilancio 2020 opera una nuova formulazione modificando la stessa legge di bilancio dell’anno prima.

Le prime modifiche

Prima dell’approvazione da parte del Senato in data 19 dicembre 2019, la formulazione della legge di bilancio 2020 trasmessa alle Camere e bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato che, con l’intento di attuare un ampliamento delle graduatorie bloccate dalla legge di bilancio 2019, sembra aver penalizzato quelle i cui bandi di concorso erano stati emessi prima del 31 dicembre 2018 ma approvate solo nell’anno 2019. L’art. 18 della legge di bilancio 2020 trasmessa alle camere al comma 3 ha previsto un ampliamento delle graduatorie precisando che “… le graduatorie dei concorsi approvate nell’anno 2019, per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate, mediante scorrimento, per un ulteriore trenta percento dei posti banditi, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime”. Si parla delle graduatorie approvate nel 2019, comprendendo anche quelle i cui bandi di concorso sono stati indetti prima del 31 dicembre 2018, ma per queste ultime graduatorie, come precisato dal comma 365, nessuna limitazione avrebbe potuto essere effettuata in quanto estranee all’oggetto della normativa sul blocco dello scorrimento degli idonei. Sul fatto che si tratti di un errore o svista del legislatore militano alcune evidenti considerazioni. La prima è data dal fatto che il comma 3 sia inserito all’interno dell’art.18 rubricato “… ampliamento delle graduatorie”, con la conseguenza che nel caso di specie vi sarebbe contraddizione tra il concetto di ampliamento e quello di un possibile effetto restrittivo sulle graduatorie che non erano state incise per gli idonei in presenza di bandi emessi prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2019. La seconda considerazione riguarda il medesimo comma 365 che non è stato modificato dalla novella legislativa, continuando ad avere ancora gli effetti previsti di esenzione dalla restrizione sugli idonei.

Le modifiche approvate dal Senato

Le varie modifiche apportate alla originaria stesura della legge di bilancio 2020 prevede ora che:

  • le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
  • le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30settembre 2020;
  • le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

In questo caso l’errore iniziale è stato corretto per l’anno 2018, mentre per l’anno 2019 la limitazione al 30% è stata eliminata prevedendo ora lo scorrimento pieno.

Mentre da una lato è stata ampliata la possibilità e vigenza di tutte le graduatorie, dall’altro lato la legge di bilancio 2020 modifica l’art.35-ter del d.lgs. 165/01 il quale attualmente dispone che “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”, portandone la validità a soli due anni dalla data di approvazione.

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