In presenza di una mancata utilizzazione (cosiddetta “inertizzazione”) le risorse appostate nel Fondo pluriennale vincolato perde la propria valenza, e cioè il vincolo di destinazione, divenendo tali risorse disponibili per altre finalità. In merito, invece, alla conservazione dei residui attivi, l’ente non può limitarsi verificare che persista il titolo giuridico del credito e l’esistenza del debitore, e che rimanga inalterata la quantificazione del credito, ma deve anche accertare l’effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza, cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o, comunque, riscuotibile, deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio in apposita voce dell’attivo patrimoniale, fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del TUEL, così come ripreso anche dai Principi contabili); dopodiché deve essere eliminato anche dal Conto del patrimonio, con conseguente riduzione del patrimonio. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n.96/2020 della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna.
Gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
Dall’esame dei conti di un Comune è emerso che tutti i residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato sono stati reimputati ad un solo esercizio, suscitando dubbi da parte del magistrato istruttore, in merito alla capacità programmatoria dell’Ente. L’ente locale ha, invece, confermato che i cronoprogrammi di spesa dei lavori prevedevano la conclusione entro l’anno successivo. Secondo il Collegio contabile, il principio della competenza potenziata stabilisce che il fondo pluriennale vincolato – quale componente del risultato di amministrazione e, quindi, fattore incidente sull’equilibrio di bilancio – è uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche che evidenzia con trasparenza ed attendibilità ilprocedimento di impiego delle risorse acquisite dall’Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo. La funzione del fondo pluriennale vincolato è, dunque, programmatoria e di controllo e consiste nel rappresentare in modo trasparente, oltre che responsabile, il divario temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali legate all’esercizio delle funzioni fondamentali dell’Ente. Spetta, pertanto, all’Organo di revisione verificare, in sede di rendiconto, in modo separato e puntuale il citato FPV, dovendo precisare: a) l’esistenza dell’accertamento di entrata che rileva l’obbligazione giuridica perfezionata, scaduta ed esigibile – obbligazione che costituisce fonte di copertura della spesa a carattere pluriennale e adempimento ricognitivo che segna la “separazione” tra il momento dell’accertamento dell’entrata e quello dell’imputazione della spesa; b) l’esistenza dell’impegno in uscita che legittima la formazione del fondo pluriennale vincolato; c) la sussistenza della prenotazione di impegno per gara bandita nel caso di lavori pubblici; prenotazione che dovrà tradursi in obbligazione giuridica perfezionata nel corso dell’esercizio successivo a quello dell’avvio del processo di gara; d) la sussistenza del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica perfezionata andrà a scadere e diverrà esigibile.
Precisato quanto sopra, evidenzia il Collegio contabile come dalla sopra indicata verifica sia possibile riscontrare che la cosiddetta “inertizzazione” (non utilizzabilità per altre finalità) delle risorse appostate nel FPV perda la propria valenza, e cioè il vincolo di destinazione, divenendo tali risorse disponibili per altre finalità.
I giudici contabili, hanno raccomandato al Comune l’osservanza dei principi anzidetti, anche in relazione al fatto che la Corte costituzionale ha più volte affermato che la copertura finanziaria di una spesa e l’equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall’armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (ex plurimis, sentenze n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l’iscrizione in bilancio (Corte cost., sent. n. 227/2019).
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