di Guido Befani
L’azione di responsabilità per i danni arrecati ad una società per azioni in cui si è trasformata una preesistente azienda speciale comunale spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in tutti i casi in cui siano dedotti i pregiudizi al patrimonio della società in sé e per sé considerato e non dell’ente pubblico che pure possa o debba risponderne, a maggior ragione quando manchino tutti i presupposti per la configurabilità di una società in house e, in particolare, il divieto o l’impossibilità di estensione della compagine sociale a soggetti privati, oppure quando siano dedotti fatti anche anteriori alla trasformazione ma quali presupposti o antefatti delle condotte successive. È quanto affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 19 novembre 2019, n. 30006. L’approfondimento Le Sezioni Unite sono intervenute affermando che la giurisdizione contabile sull’operato delle società partecipate, già oggetto di privatizzazione, ha carattere d’eccezione.
La decisione
Nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, il Collegio ha avuto modo di rilevare la reciproca autonomia e quindi l’ammissibilità del concorso delle azioni di responsabilità ordinaria e contabile, anche quando trovino causa nei medesimi fatti materiali e perfino ove le prime siano direttamente intentate dalle singole amministrazioni coinvolte. Per il Collegio, infatti, l’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della Pubblica Amministrazione ed al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della parte attrice. Dunque, le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione, ma di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile. Nel caso di specie, tuttavia, è evidente che ad agire sia la società, in tempo in cui certamente non più rivestiva la qualità di ente pubblico o di società in house, per il danno arrecato in tesi dalle controparti al patrimonio sociale in quanto tale e non a quello dei soci, quand’anche dovessero da sé soli sopportare le perdite. Pertanto, a fronte del pacifico riconoscimento giurisprudenziale della natura eccezionale della giurisdizione contabile in tema di danni a società partecipate da enti pubblici, è possibile ravvisare quest’ultima esclusivamente in tre ipotesi: a) in caso di società in house o in house providing (per le quali è ribadita la necessità della contemporanea sussistenza del triplice presupposto della partecipazione totalitaria da parte di enti pubblici e divieto di cessione delle partecipazioni a privati, dello svolgimento di attività almeno prevalente in favore degli enti soci, nonché del controllo analogo a quello degli enti sui propri uffici con prevalenza sulle ordinarie forme civilistiche; e pur sempre ove tali presupposti sussistano al momento della condotta dannosa); b) in caso di danno provocato direttamente al patrimonio non della società, ma dell’ente pubblico; c) in caso di danno cagionato dal rappresentante dell’ente pubblico partecipante che abbia esercitato od omesso di esercitare il suo potere in modo tale da pregiudicare il valore della partecipazione. Conclusioni Alla luce di queste premesse, ne deriva che, correttamente, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, dovendo alla fattispecie applicarsi il seguente principio di diritto: «l’azione di responsabilità per i danni arrecati ad una società per azioni in cui si è trasformata una preesistente azienda speciale comunale spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in tutti i casi in cui siano dedotti i pregiudizi al patrimonio della società in sé e per sé considerato e non dell’ente pubblico che pure possa o debba risponderne, a maggior ragione quando manchino tutti i presupposti per la configurabilità di una società in house e, in particolare, il divieto o l’impossibilità di estensione della compagine sociale a soggetti privati, oppure quando siano dedotti fatti anche anteriori alla trasformazione ma quali presupposti o antefatti delle condotte successive».
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento