La gestione di competenza deve essere sempre in equilibrio. L’obbligo di vigilanza del responsabile finanziario

A causa della rilevazione nel controllo dei conti di un ente locale, tra le varie criticità è emersa anche il mancato equilibrio nella gestione di competenza.

31 Ottobre 2019
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Dai controlli di un ente locale è emerso che la gestione di competenza è risultata negativa, con relativa responsabilità da parte del servizio finanziario. La situazione di criticità è contenuta nella deliberazione della Corte dei conti del veneto (deliberazione n.307 del 23 ottobre 2019).

La verifica della gestione di competenza

A causa della rilevazione nel controllo dei conti di un ente locale, tra le varie criticità è emersa anche il mancato equilibrio nella gestione di competenza. I giudici contabili veneti evidenziano come l’art. 162, commi 1, 2° per., e 6, del D.lgs. 267/2000 prevede l’obbligo di deliberazione del bilancio di previsione in pareggio finanziario complessivo. A garanzia di detto obbligo si prevede a carico delle amministrazioni locali il compito di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri e, sul punto, sono ancora attuali le considerazioni in ordine all’esigenza di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi. In tale contesto, l’analisi gestionale permetterà, anche, di valutare se l’attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario. Al riguardo emerge anche l’esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione.

Le indicazioni delle Sezione delle Autonomie

La stessa Sezione delle Autonomie ha avuto modo di precisare come tutti i dirigenti e responsabili di servizio degli enti territoriali debbano prestare attenzione a questi aspetti soprattutto nelle fasi di costruzione e formalizzazione dei cronoprogrammi progettuali. Il principio in oggetto, non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nel corso della gestione annuale e a conclusione di essa. Peraltro, in tale ambito, va considerato che gli esiti gestionali vengono compendiati nel risultato di amministrazione quale dato di sintesi dell’intera gestione finanziaria dell’Ente, la quale – per effetto della somma algebrica tra residui attivi, passivi e fondo di cassa – può avere quale esito l’avanzo, il disavanzo o il pareggio. E’ stato, infatti, affermato che l’art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall’art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessità di “garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi” (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2013).

Le indicazioni del Collegio contabile

Per il Collegio contabile tale irregolarità rappresenta un fattore di rischio foriera di pregiudizi, per il mantenimento degli equilibri di bilancio futuri del Comune e più in generale per una sana gestione anche in relazione ai nuovi obblighi sanciti dall’art. 6 del D.lgs. 149/2011 che prevede che: “qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto e dell’articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”. Al riguardo per prevenire simili rischi potenziali, appare necessario improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. del TUEL e la gestione del bilancio all’osservanza dei principi di cui al Titolo III del TUEL (gestione del bilancio), con particolare riferimento al Capo IV. Infatti, ai sensi dell’art. 193 del TUEL, gli Enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6. Sul punto, si richiama l’attenzione degli organi tecnici (Ragioniere, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessita di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche, suggerendo nel contempo la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell’ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui al richiamato art. 193, comma 2, del TUEL.

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