Le prime interpretazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sul divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza, così come previsto dal d.l. n. 95 del 2012, esaminate in dettaglio sia nella Circolare n. 6 del 2014 che in quella successiva n.4 del 2015, aveva condotto la stessa ad escludere che la normativa avesse previsto il divieto ai lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, intendendosi esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi. Con il parere del 20 luglio 2020 n.47871 pubblicato sul sito solo in data 25 novembre 2020, il dipartimento ha modificato il proprio orientamento precisando che la sopravvenuta giurisprudenza contabile ha consolidato un orientamento diverso. Infatti, intervenuta a più riprese sull’argomento, la Corte dei conti ha ribadito che “l’uso del termine «lavoratori» e non «dipendenti» va interpretato proprio al fine di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall’attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa”.
La questione
Una Regione ha posto la domanda sulla possibilità di attribuire un incarico nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione dell’organo di direzione politica dell’ente territoriale, ad un soggetto professionista, che ha superato l’età limite ordinamentale per la permanenza in servizio dei dipendenti pubblici.
La risposta del Dipartimento
Premesso quanto sopra indicato, circa il cambio di orientamento con il quale adesso anche la Funzione Pubblica ha considerato il divieto estensibile anche ai lavoratori autonomi, la questione verte sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art.5, comma 9,del d.l. n. 95 del 2012 il quale prevede il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di conferire incarichi di studio, consulenza, direttivi o dirigenziali a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza. In questo caso non è possibile conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 19, comma 6,del citato d.lgs. n. 165 a soggetti che abbiano compiuto tale età che, per la generalità dei dipendenti pubblici, è fissata a 65 anni (Art. 4, comma 1 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092 secondo cui “Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età).
La normativa si estende, quindi, a dire dei tecnici ministeriali, anche agli uffici di diretta collaborazione dell’organo di direzione politica. Infatti, in assenza di espresse deroghe al riguardo, devono ritenersi rientranti nel divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza attribuiti nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici.
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