La funzione del risultato di amministrazione e la sua esatta determinazione

A seguito di verifica dei conti di un comune di piccola dimensione la Corte dei conti del Molise ha evidenziato una differenza nella quantificazione del risultato di amministrazione tra quanto dichiarato dal Consiglio comunale, in sede di approvazione del conto consuntivo e quanto evidenziato dall’Organo di revisione.

17 Gennaio 2020
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A seguito di verifica dei conti di un comune di piccola dimensione la Corte dei conti del Molise (deliberazione n.1/2020) ha evidenziato una differenza nella quantificazione del risultato di amministrazione tra quanto dichiarato dal Consiglio comunale, in sede di approvazione del conto consuntivo, e quanto evidenziato dall’Organo di revisione nel trasferimento dei dati alla Corte.

La corretta determinazione del Risultato di amministrazione

Evidenzia il Collegio contabile come la corretta determinazione del saldo denominato “risultato di amministrazione”, nel quadro dei principi della competenza finanziaria potenziata, assolve alla funzione fondamentale di evidenziare l’eventuale sussistenza di un “surplus” proveniente dall’esercizio concluso e da quelli precedenti, in grado di dare copertura a future decisioni di spesa. In particolare, ove la “parte disponibile” risulti positiva, il saldo è potenzialmente destinabile al finanziamento finanche di spesa “libera”, nel quadro delle future scelte programmatorie dell’ente. All’opposto, in caso di saldo negativo, emerge una situazione di disavanzo che evidenzia l’incapacità, delle risorse acquisite, di offrire copertura alle spese (tra le quali, quelle corrispondenti a destinazioni cui una parte delle entrate era, sin dall’origine, vincolata), determinando la misura delle quote da recuperare ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio.

Pertanto, continua il Collegio contabile, il risultato di amministrazione costituisce una sintesi algebrica che svolge la funzione di rappresentare in modo riassuntivo le condizioni finanziarie dell’ente conseguenti alla gestione dei pregressi esercizi finanziari, le quali, a loro volta, orientano (talora in modo cogente, anche sulla base delle prescrizioni normative) i futuri comportamenti contabili. Per tale motivo, non può ammettersi alcuna lacuna informativa da parte dell’Ente in ordine alla sua esatta quantificazione, ovvio presupposto delle successive verifiche aventi ad oggetto la sua attendibilità.

Chiarito da parte dell’ente locale l’errore del disallineamento dovuto ad una non corretta imputazione contabile, il Collegio contabile molisano impone, pertanto, l’obbligatoria formale riapprovazione da parte del Consiglio comunale del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l’esercizio 2016 nel rispetto dei principi di veridicità e trasparenza nella rappresentazione della propria situazione contabile, la cui rilevanza nell’ambito della continuità della gestione finanziaria non consente, al momento, di ritenere superata tale criticità con l’approvazione dei successivi rendiconti.

Il ritardo nell’approvazione del rendiconto

Risolta la questione del riallineamento del risultato di amministrazione, altra grave irregolarità contabile è rappresentata dalla ritardata approvazione del rendiconto che è intervenuta a metà del mese di maggio, nonostante la scadenza sia stata individuata dal legislatore entro la fine del mese di aprile. Precisa il Collegio contabile come la data del 30 aprile costituisce solo un termine finale – al cui mancato rispetto il Legislatore collega la procedura di scioglimento di cui agli articoli 141 e 227, comma 2-bis, del T.U.E.L. -, rimanendo impregiudicata la possibilità di anticipare l’adempimento in questione in relazione ai vantaggi che da un sollecito adempimento di tale obbligo possono discendere per l’Amministrazione.

L’ente ha giustificato che il ritardo da parte del Consiglio comunale discende dallo slittamento dei termini con cui si è proceduto alla verbalizzazione della deliberazione di Giunta di approvazione dello schema e della Relazione. La giustificazione dell’ente, secondo i giudici contabili non giustifica in ogni caso il ritardo di approvazione stabilito dalla legge, ammonendo l’ente sul futuro rispetto del termine previsto dal legislatore.

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