Il responsabile finanziario che intende mantenere i residui a bilancio oltre l’ambito triennale richiesto dalla normativa armonizzata, deve fornire adeguata motivazione. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Lombardia contenute nella deliberazione n.60/2021.
Residui attivi
Tra le varie criticità rilevate dal Collegio contabile lombardo sono state indicate anche l’esistenza di una consistente mole di residui attivi, in continua crescita, tanto da richiedere le motivazioni all’ente del loro mantenimento. L’ente, pur evidenziando le ragioni della crescita dei residui attivi dovute alla crescita della giacenza dovute ad un incremento dei ruoli coattivi presso il concessionario della riscossione, precisando il passaggio da Equitalia ad altro concessionario. Tuttavia, l’ente non ha fornito le motivazioni richieste sul mantenimento di quelli più vetusti. Infatti, dalla risposta fornita dall’ente emerge una scarsa capacità di realizzazione delle entrate accertate.
Nel caso di specie, è fondamentale che l’ente da una parte, proceda ad un rigoroso monitoraggio dei residui iscritti, verificando, in sede di riaccertamento, le ragioni di mantenimento degli stessi e, dall’altra, ponga in essere tutte le misure necessarie per incrementare la capacità di riscossione dei residui iscritti.
Il Collegio contabile fa presente che, sebbene il punto 9.1. del principio 4.2. allegato al d.lgs. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un’evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’ente. Già all’epoca del passaggio alla contabilità armonizzata la Sezione ha evidenziato che “l’ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l’effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio” (Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 11/2015).
Infatti, la capacità dell’ente di riscuotere le proprie entrate e di contrastare l’evasione tributaria consente di assicurare la solida tenuta degli equilibri di bilancio, i quali, diversamente, potrebbero essere compromessi con conseguenti problemi di liquidità e di capacità dell’ente di far fronte alle proprie obbligazioni.
I residui passivi
In modo non diverso dalla dinamica dei residui attivi, è stato possibile verificare che la medesima sorte vale anche per quelli passivi, anche questi ultimi in continua crescita. Il mancato smaltimento dei residui passivi ha una diretta e correlata conseguenza con il rispetto dei tempi medi di pagamento e la riduzione dello stock del debito previsto dalla vigente normativa. Dalla verifica sui tempi medi di pagamenti, infatti, è emerso che l’indicatore di tempestività dei pagamenti risultava pari a 120,64 giorni, che al netto di un importo elevato di debiti in contestazione, avrebbe ricondotto l’ente ad un valore pari a 53,49 giorni. In sede di istruttoria l’ente ha precisato come nell’ esercizio 2019 l’indicatore di tempestività dei pagamenti si sia ridotto a 25,88 giorni.
Anche in tal caso, il Collegio contabile ha richiamato l’ente a monitorare l’andamento dei pagamenti ed il tempestivo adempimento delle obbligazioni passive, sottolineando che il rispetto dei tempi di pagamento evita la formazione di debiti scaduti e non onorati e l’aggravio per il bilancio di interessi e spese legali.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento