La difficoltà di ottenere dagli altri Uffici le informazioni utili alla costituzione del FPV (fondo pluriennale vincolato). Conseguenze, azioni e responsabilità

Un problema che sta molto a cuore a molti responsabili del servizio finanziario è relativo alla necessità di verifica quando gli altri Uffici, specie quelli del settore tecnico, non inviano alla ragioneria le corrette informazioni sull’esigibilità degli impegni di spesa.

7 Gennaio 2022
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Un problema che sta molto a cuore di molti responsabili del servizio finanziario (ex art. 153 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) di verifica quando gli altri Uffici, specie quelli del settore tecnico, non inviano in Ragioneria le corrette informazioni sull’esigibilità degli impegni di spesa.

In pratica, la Ragioneria si trova nell’impossibilità di formulare i cronoprogramma di spesa, poichè non si conosce quando l’obbligazione giuridica sottostante ciascun impegno di spesa andrà a scadenza.

La conseguenza che ne deriva è l’impossibilità di effettuare rilevazioni contabili rispettose dei principi di legge, con particolare riguardo alla determinazione del fondo pluriennale vincolato (FPV).

In termini più appropriati, c’è una evidente difficoltà di applicazione del principio della cd. “competenza finanziaria potenziata”, disciplinato dal D.lgs. n. 118 del 2011, secondo cui tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.

La deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 20/9/2021, n. 109, evidenzia proprio questo aspetto, ma trae una conclusione generica, che, purtroppo, non aiuta alla risoluzione del problema, limitandosi ad enunciare che le difficoltà di applicazione del FPV non costituiscono valida giustificazione per la violazione della normativa vigente.

In particolare, la citata delibera:
– affronta il tema della carenza di un piano di cronoprogrammi lavori pubblici che possano essere di utile supporto all’ufficio finanziario per la determinazione degli importi da inserire a FPV;
– riconosce quanto precisato dall’Ente “… Spesso … le norme contabili non sono di facile comprensione per tutti i settori comunali e pur nello sforzo di cercare di fare rispettare il più possibile il dettame normativo, spesso si incorre in difficoltà di integrazione e coordinamento dei vari dati utili alla costruzione del FPV…”;
– tuttavia, “il Collegio ritiene che l’assenza di conoscenze e di coordinamento tra gli uffici comunali non sia una valida giustificazione alla violazione della normativa contabile vigente, rientrando nei doveri di tutti i dipendenti conoscere la normativa e attuarla, soprattutto, se responsabili di servizio.”.

Ma cosa può fare, in questa situazione il Responsabile del servizio finanziario?

1) Innanzitutto, può imporre in ogni determina di assunzione di impegno di spesa che il responsabile del servizio, primo firmatario dell’atto, elabori e sottoscriva anche un cronoprogramma specifico della spesa, con espressa indicazione della data in cui l’obbligazione è perfezionata e della data in cui la stessa andrà a scadenza, ovvero quando il debito dell’Ente diverrà certo, liquido ed esigibile e la somma dovrà essere pagata.
In tal modo ogni Responsabile di servizio, in relazione alle proprie competenze, si espone necessariamente effettuando le previsioni che servono poi al Ragionere per porre in essere le corrette scritture contabili.

2) Inoltre, può richiedere l’aggiornamento dei cronoprogrammi in sede di riaccertamento dei residui ex art. 228, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

3) E’ opportuno avvertire per iscritto il Segretario, che generalmente responsabile anche dei controlli interni, dell’evidente difficoltà che condiziona la corretta applicazione del D. Lgs. 118/2011.

4) E’ opportuno, altresì, sollecitare per iscritto l’Amministrazione dell’Ente per l’introduzione di misure organizzative tali a ridurre il problema evidenziato.

5) E’ necessario avvertire i revisori dei conti, affinchè possano espletare le proprie funzioni ex art. 239 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nella piena consapevolezza delle criticità dell’Ente.

6) Nei casi estremi c’è pur sempre sempre la possibilità di effettuare la segnalazione al legale rappresentante dell’ente, al consiglio dell’ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all’organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ex art. 153, comma 6, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

 

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Con il PNRR un nuovo futuro per il partenariato pubblico privato
D.L. n. 77/2021 – Legge di bilancio – Nuovo contratto standard per il PPP

 a cura di Marco Nicolai e Walter Tortorella
Marterdì 25 gennaio 2021 ore 14.30 – 17.30

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza indica espressamente il project financing cPme il “catalizzatore” adatto per la ripresa del nostro Paese e il PPP quale strumento capace di contribuire al decollo della infrastrutturazione.
Destinando, infatti, alcune delle risorse contenute nel PNRR ad operazioni di PPP, ogni progetto finanziato dal PNRR potrebbe, grazie agli investimenti privati, avere un effetto moltiplicatore per la ripresa, anche se è necessario considerare la presenza di un sistema regolatorio ancora caratterizzato da evidenti profili di incertezza e complessità.
Ad oltre 20 anni dall’introduzione del Project financing in Italia, il Decreto Legge n. 77/2021, la prossima Legge di bilancio, il Next generation UE e l’ipotesi annunciata di un contratto standard per il PPP, offrono ulteriori occasioni all’alleanza pubblico privato per la realizzazione d’investimenti a favore della collettività e dei cittadini.
Se nel tempo l’attrazione di risorse è stato alla base di questo modello, i nuovi provvedimenti ripropongono il vero senso dell’alleanza del PPP, ovvero l’attrazione di competenze.
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