La differenza tra previsione e accertamenti e bassa capacità di riscossione delle entrate conducono al blocco dei programmi di spesa

I giudici contabili affinano, le analisi, nel passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, sulla corretta imputazione delle entrate nel bilancio di previsione rispetto agli accertamenti di fine anno.

11 Marzo 2019
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I giudici contabili affinano, tra l’altro, le analisi, nel passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, sulla corretta imputazione delle entrate nel bilancio di previsione rispetto agli accertamenti di fine anno, nonché sulle conseguenze in tema di bassa riscossione con particolare riferimento a quelle della TARI/TARSU, tanto da bloccare i programmi di spesa non obbligatori dell’ente fino alla concreta attuazione  delle necessarie misure organizzative per la risoluzione dei problemi rilevati.

Differenza tra stanziamenti ed accertamenti delle entrate

All’interno di alcune criticità rilevate nell’esame di un rendiconto di un Comune, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria (deliberazione 6 marzo 2019 n.25) si sofferma, nell’analisi delle differenze tra importi stanziati delle entrate nel bilancio di previsione e accertamenti effettuati a fine anno. Infatti, nell’anno 2014 rispetto alle previsioni di competenza gli accertamenti risultano sottostimati del 15% sul titolo I e del 25% sul titolo III, percentuale che nell’anno 2015 risulta pari rispettivamente al 14% e 34%. Situazione ancora più grave si registra in riferimento al recupero dell’evasione tributaria dove si è rilevato un’alta percentuale di scostamento tra gli accertamenti e le previsioni iniziali. Dai dati trasmessi, alle previsioni nell’anno 2014 di entrate di bilancio gli accertamenti effettuati solo risultati pari solo al 2,95% delle previsioni iniziali, mentre nell’anno successivo 2015 gli accertamenti corrispondono al 3,48% delle previsioni iniziali. Secondo i giudici contabili il citato scostamento denota una sovrastima delle risorse in fase previsionale in violazione del principio contabile n. 5, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, della “veridicità ed attendibilità”. A fronte di tali indicazioni dei giudici contabili, emerse sin dalla fase istruttoria delle verifiche dei conti, l’ente ha preso atto della non corretta quantificazione delle entrate proprie relative al recupero evasione, l’Ente si impegna ad assumere previsioni di bilancio che siano conformi al comma 5 dell’art. 162 del TUEL, provvedendo a sanare eventuali situazioni pregiudicanti e si è impegnato a redigere il bilancio nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, basando la propria stima su dati consolidati nel tempo.

Evidenzia il Collegio contabile come il mantenimento degli equilibri di bilancio è un elemento di fondamentale e centrale importanza nella gestione finanziaria degli Enti locali poiché denota la capacità di assicurare la copertura della spesa corrente con risorse ordinarie, mentre nel caso di specie la difficile situazione di uno squilibrio di cassa risiede della riscossione con particolare riferimento alle risorse proprie (titolo I e III).

La capacità di riscossione della TARI

Altro dato particolarmente allarmante discende dalla riscossione della TARI/TARSU, sia con riferimento agli incassi in conto competenza che in conto residuo. Nell’anno 2014, infatti, gli incassi in conto competenza sono risultati nulli, mentre per quelli in conto residuo la percentuale è stata pari al 35%. La situazione risulta critica anche nell’anno 2015, dove gli incassi in conto competenza risultano pari al 17% mentre gli incassi in conto residuo raggiungono una percentuale pari al 31%. Secondo il Collegio contabile, le basse percentuali di riscossione portano inevitabilmente ad un accumulo di residuo di entrate che devono finanziare specifiche spese, pertanto si noto una evidente incapacità delle spese Tari ad autofinanziarsi, con conseguente copertura mediante altre risorse di bilancio.

Le conclusioni

Il Collegio contabile, a fronte tra l’altro delle sopra indicate maggiori criticità, che mettono in pericolo gli equilibri di bilancio e  implicano il fondato rischio che le spese non obbligatorie, eventualmente impegnate, possano essere coperte con risorse che non appaiono con certezza disponibili, intimano all’ente la preclusione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non obbligatorie sino all’adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti degli art. 188 e 193 TUEL.

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