La difesa del Comune
Contro l’atto di reclamo si oppone il Comune evidenziando di versare in una situazione di forte criticità finanziaria, tanto che, con il Rendiconto di gestione dell’anno 2016 era emerso un consistente disavanzo con obbligo dell’ente del suo ripiano negli esercizi 2017, 2018 e 2019, ciò che aveva condotto il Comune ad una notevole contrazione delle spese. Precisa, inoltre, l’ente di aver attivato tutte le procedure necessarie per l’alienazione dei beni immobili disponibili anche con riduzione dell’importo a base d’asta, essendo gli incanti andati fino a quel momento deserti. Ricorda come vi era l’impossibilità di innalzare ulteriormente le aliquote delle tasse comunali per la proroga, da parte della legge di bilancio 2018, del blocco del potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato. Inoltre, si evidenziava come al momento non fosse ancora riuscito ad ottenere l’erogazione del finanziamento richiesto, nonostante l’inoltro della domanda a più istituti abilitati ed allo stesso Tesoriere. Infine, si evidenziava la rigidità del bilancio nella parte relativa alla spesa, con poche “leve” su cui agire, per l’immodificabilità di alcune spese come quelle per il personale, i mutui e gli impegni contrattuali pregressi e per l’impossibilità di utilizzare, per il ripianamento del debito nei confronti dei ricorrenti, le somme di denaro per le quali un’apposita disposizione di legge o un provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, vale a dire le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l’espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione.
Le indicazioni del TAR
Secondo il TAR del Lazio (sentenza 12/09/22018 n.9294) il reclamo da parte dei ricorrenti non si presenta meritevole di accoglimento, in quanto i commissari nominati hanno correttamente espletato tutte le possibilità loro fornite dall’ordinamento al fine di poter consentire la soddisfazione del credito vantato, tenuto conto della difficile situazione finanziaria dell’ente locale. Nel caso specifico l’ordinamento presta specifico potere al commissario ad acta il quale, in caso di insufficienza della provvista sul pertinente capitolo di bilancio, deve ritenersi investito di tutti i poteri necessari al fine di assicurare il materiale reperimento delle somme dovute nell’ambito delle risorse finanziarie del Comune, anche mediante apposite variazioni nei capitoli del bilancio, ove necessario all’espletamento dell’incarico e provvederà alla adozione di tutti i provvedimenti conseguenti necessari al materiale pagamento in favore del ricorrente delle somme riconosciute. Tali attività sono state fino a questo momento correttamente svolte, ma in presenza di un difficile contesto finanziario dell’ente locale. In tale ambito i ricorrenti non contestano le attività poste in essere dal commissario ma, piuttosto, concentrano la loro attenzione sull’irricevibile richiesta di provocare giurisdizionalmente un esercizio della potestà normativa conforme alle proprie richieste, esigendo una integrazione della disciplina generale di riferimento. In tale situazione, il Collegio amministrativo ribadisce come, esula dai poteri del giudice amministrativo sostituirsi alle scelte dell’amministrazione, peraltro strettamente avvinte e condizionate dalle pressanti esigenze finanziarie, potendo solo affermare il dovere del Commissario di utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per dare esecuzione a quanto stabilito dalla sentenza.
Il reclamo è, pertanto, da dichiarare in parte irricevibile e in parte da rigettare.
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