La Corte sollecita il Consiglio comunale alla revoca del revisore inadempiente all’invio del questionario

A seguito del controllo da parte dei magistrati contabili è emerso che l’Organo di revisione di un ente locale non ha trasmesso le relazioni relativamente al rendiconto dell’esercizio 2019 e al bilancio di previsione 2020-2022 e ciò nonostante le comunicazioni e i solleciti inviati.

12 Luglio 2021
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A seguito del controllo da parte dei magistrati contabili è emerso che l’Organo di revisione di un ente locale non ha trasmesso le relazioni relativamente al rendiconto dell’esercizio 2019 e al bilancio di previsione 2020-2022 e ciò nonostante le comunicazioni e i solleciti inviati. La Corte dei conti del Lazio (deliberazione n.62/2021) in ragione dell’inadempimento ha sollecitato il Consiglio comunale all’invio anche attivando la revoca del revisore.

La verifica

Nell’ambito dell’istruttoria per i controlli non risultano trasmesse dall’Organo di revisione del Comune i questionari relativi al rendiconto dell’esercizio 2019 e al bilancio di previsione 2020-2022 che avrebbero dovuto essere trasmesse entro la fine del mese di febbraio 2021 e, nonostante le comunicazioni e i solleciti inviati, tali questionari al momento della deliberazione non risultavano ancora trasmessi.

Le conseguenze

Il Collegio contabile ha precisato come, l’esigenza che le relazioni-questionario siano inviate nel rispetto dei termini previsti, al fine di consentire l’espletamento delle funzioni di controllo da parte della Corte dei conti, in caso di inadempimento rappresentino una grave violazione di un preciso obbligo di legge, che compromette l’esercizio delle attività intestate alla magistratura contabile. A tal riguardo, ricordano i giudici contabili laziali, l’inadempimento dell’Organo di revisione all’invio dei questionari in argomento, in linea con i principi generali desumibili dal diritto comune (cfr. art. 2400, comma 2, Codice civile), potrebbe giustificarne la revoca da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 235, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Quest’ultima disposizione del Testo unico degli enti locali, infatti, stabilisce che “Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d)”.

In ragione dell’obbligo da parte dell’Organo esecutivo e del Consiglio comunale di vigilare sull’operato dell’Organo di revisione, sicché la loro inerzia potrebbe integrarne eventuali profili di responsabilità, spetterà al Consiglio comunale valutare l’importanza dell’inadempimento del revisore ai fini dell’applicazione dell’apparato sanzionatorio previsto dalle disposizioni legislative evidenziate. Inoltre, in considerazione dell’importanza del mancato invio di tali relazioni, copia della deliberazione è inviata anche al Prefetto per le valutazioni di competenza.

Pertanto, dopo aver accertato i citati inadempimenti, il Collegio contabile ha formalmente richiesto all’ente di adottare ogni provvedimento organizzativo necessario per la tempestiva compilazione e per l’invio alla Sezione regionale di controllo delle suddette relazioni.

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