di E. Cuzzola
In relazione al pagamento degli incentivi per l’ufficio tecnico, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Umbria, con la delib. n. 56/2019, ha chiarito che la relativa obbligazione si perfeziona nel momento in cui, con atto dell’amministrazione, vengono individuati i soggetti incaricati di svolgere le attività che, in base all’art. 113 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016), danno luogo alle incentivazioni ivi previste. Con l’atto dell’amministrazione, infatti, vengono ad esistenza tutti gli elementi che debbono sussistere per la formazione dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, tra cui la somma da pagare e il soggetto creditore.
Per quanto concerne l’imputazione della spesa, secondo i giudici la stessa deve essere effettuata, in osservanza al principio della competenza finanziaria potenziata, nell’esercizio in cui si prevede che la spesa divenga esigibile. A questo riguardo, considerato che le spese in questione afferiscono ad appalti, la temporizzazione dei relativi impegni non può che seguire lo sviluppo dei lavori, servizi e forniture nel cui ambito l’attività incentivata viene svolta. La scadenza di ogni obbligazione, pertanto, andrà individuata nel momento in cui, secondo lo sviluppo temporale dell’appalto, si prevede che la singola attività incentivata sarà portata a compimento, con conseguente diritto del creditore di esigere il pagamento dell’incentivo a fronte dell’eseguita prestazione. Tale momento non deve ovviamente essere confuso con quello della liquidazione, la quale comporta che l’amministrazione accerti il corretto svolgimento dell’attività incentivata, operando, quando ne ricorrano i casi, le eventuali riduzioni o esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall’ente.
Premesso che non è possibile procedere ad impegno della spesa prima dell’avvenuta approvazione del regolamento, essendo lo stesso un elemento essenziale della fattispecie, in presenza di accantonamenti già effettuati l’impegno di spesa dovrà essere assunto, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, anche per attività svolte in precedenza, con l’unico limite di quelle relative ad appalti che si siano già conclusi prima dell’adozione del regolamento stesso (in senso conforme, cfr. parere sez. reg. controllo Lazio, n. 57/2018/PAR del 6 luglio 2018).
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