In mancanza di una metodologia di verifica di congruità del contenzioso l’ente non può affidarsi ad un accantonamento privo di basi a sostegno delle somme necessarie da inserire in bilancio, né l’organo di revisione contabile può non certificarle la congruità. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti per le Marche (deliberazione n.40/2020) che ha rilevato la grave irregolarità contabile del Comune sottoposto a verifica.
La verifica dell’accantonamento al fondo contenzioso
Nella fase di controllo dei conti consuntivi di un ente locale, il magistrato istruttore aveva avuto modo di verificare come nella relazione dell’Organo di revisione contabile è stato evidenziato di “non poter esprimere un motivato parere sulla adeguatezza del fondo rischi contenzioso accantonato”, non avendo al riguardo “ricevuto una opportuna relazione legale o una idonea informativa circa la sussistenza e lo stato del contenzioso esistente”.
Alle richiesta del magistrato istruttore, il Segretario comunale dell’ente ha inoltrato tre relazioni al responsabile finanziario in sede di chiusura del rendiconto. Da una ricognizione di tutto in contenzioso in essere, le richieste di risarcimento ammontavano a circa 43 Milioni di euro dove, tuttavia, veniva evidenziata “l’incertezza dell’esito del giudizio è comunque intrinseca a qualsiasi contenzioso”, e nel sottolineare l’attività di costante monitoraggio svolta dall’Amministrazione sia in relazione al numero dei procedimenti che rispetto alla quantificazione del danno richiesto in sede di contenzioso, non ha fornito, tuttavia, deduzioni in relazione alla ricognizione sul contenzioso legale in essere prevista dai nuovi principi contabili al fine di provvedere alla corretta stima dell’accantonamento in questione.
Il Segretario comunale ha rappresentato come, ai fini della costituzione del fondo rischi soccombenza, l’amministrazione comunale abbia “ritenuto aderente al principio di buona amministrazione il contemperamento dell’interesse e del dovere dell’ente di tutelare i propri diritti con l’interesse ed il dovere dell’ente ad un prudente apprezzamento di eventuali risvolti negativi da un punto di vista finanziario correlati all’alea di rischio intrinseca al contenzioso”.
Rispetto a quanto evidenziato dal Segretario comunale, tuttavia, l’Organo di revisione contabile non ha prodotto alcuna spiegazione al fine di poter stabilire se l’accantonamento disposto dall’ente nel rendiconto (pari a circa 1 Milione di euro) potesse essere considerato congruo.
L’esiguità degli accantonamenti
I giudici contabili marchigiani, pur prendendo atto della difficoltà di stabilire la corretta valutazione del rischio si soccombenza e, quindi, di necessario accantonamento nel rendiconto, non può non rilevarsi come, l’accantonamento negli anni nel rendiconto del contenzioso pendente corrisponde ad un valore percentuale molto esiguo, ossia pari 2,62% del contenzioso in essere. Né l’accantonamento operato nell’esercizio 2018 per euro 1,3 Milioni di euro sembra superare le problematiche legate all’evidente esiguità dello stesso. A ciò si aggiunga come alla esigua consistenza di tali accantonamenti, vi sia anche una totale assenza di valutazioni scaturenti da una attenta ricognizione delle passività da parte dell’Organo di revisione.
La valutazioni del Collegio contabile
Secondo i giudici contabili il principio contabile applicato 5.2, lett. h), di cui all’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, gli enti avrebbero dovuto nel passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, effettuare una approfondita ricognizione del contenzioso esistente e scaturente anche dagli esercizi precedenti al fine di determinare la quota da accantonare al fondo rischi spese legali, il Collegio rammenta come il principio ponga l’obbligo agli enti, dopo la quantificazione del primo accantonamento, di rivedere l’entità della somma accantonata in considerazione dei dati riferiti al nuovo contenzioso che si viene a formare negli esercizi successivi.
In considerazione dell’importanza del rischio legato al contenzioso, è da considerarsi fondamentale il ruolo dei revisori dei conti, A tale riguardo, si rimarca il ruolo dell’Organo di revisione che deve essere periodicamente informato del contenzioso in corso ai fini del pieno ed efficace rispetto dei principi contabili e della segnalazione delle eventuali irregolarità. In particolare, in presenza di contenziosi di ingente valore, come nel caso di specie, l’Ente deve valutare il grado di possibilità/probabilità dei medesimi, al fine di procedere ai necessari accantonamenti.
La corretta metodologia per la somma da accantonare
In merito alla metodologia da utilizzare per stimare il rischio di contenzioso ai fini del corretto accantonamento delle somme, il Collegio contabile delle Marche rinvia ai principi enunciati dai colleghi della Campania (deliberazione n.240/2017) nella parte in cui effettua una disamina della logica sottesa agli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità in relazione alla distinzione di 4 categorie di rischio:
- a) 100% a fronte di debiti certi;
- b) passività “probabile” a fronte di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi o in cui l’Avvocatura abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;
- c) passività “possibile”, quando il grado di avveramento dell’evento è inferiore al probabile;
- d) passività da “evento remoto”, quando l’evento generativo ha scarsissime possibilità di verificarsi.
Conclusioni
Il Collegio contabile, pertanto, ha sottolineato come la non adeguata previsione degli accantonamenti, operata in violazione di quanto stabilito dai principi contabili armonizzati, privi di attendibilità il risultato di amministrazione attestato all’esito degli esercizi finanziari in esame impedendo la corretta rappresentazione dell’effettivo disavanzo dell’Ente. Pertanto, la situazione del contenzioso, in essere e/o potenziale, deve essere necessariamente illustrata e analizzata dall’Ente nella relazione allegata ai documenti programmatori, nonché specificamente monitorata dall’Organo di revisione, che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto (vedi sul punto la deliberazione n.14/2017 della Sezione delle Autonomie).
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