La corretta gestione della cassa vincolata rileva ai fini degli equilibri di bilancio

4 Novembre 2022
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La corretta gestione della cassa vincolata rileva ai fini degli equilibri di bilancio e in particolare alla corretta determinazione della situazione finanziaria dell’ente pubblico: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 134/2022/VSG, pubblicata lo scorso 24 ottobre.
Il fondo cassa rappresenta la somma delle disponibilità liquide dell’Ente ed è dato dalla somma algebrica del fondo cassa al 1° gennaio dell’esercizio considerato, delle riscossioni e dei pagamenti contabilizzati nel corso nel medesimo esercizio.
Nel corso della gestione il tesoriere distingue la liquidità dell’ente in parte libera e vincolata.
L’art. 180 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) prescrive, al comma 3, lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”; dal lato della spesa, l’art. 185 del TUEL impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.
In caso di crisi d’insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 195 del TUEL, il tesoriere provvede all’utilizzo delle risorse vincolate per pagare spese correnti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222 del TUEL. Successivamente, ai sensi dell’art. 195, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l’emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.
Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011) prescrive espressamente che “Il mancato utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti ai sensi dell’articolo 195 del TUEL comporta l’attivazione dell’anticipazione di tesoreria e, conseguentemente, la relativa spesa per interessi passivi. È pertanto necessaria, da parte degli enti, la massima attenzione nella gestione della propria liquidità, compresa quella temporaneamente depositata presso altri conti correnti e di depositi, al fine di evitare che l’ente vada in anticipazione quando dispone di risorse liquide e la relativa spesa per interessi”. Appare prioritario, pertanto, l’implementazione di adeguate verifiche di cassa onde accertare le reali consistenze fra cassa libera e vincolata.
La determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell’avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal decreto legislativo n. 118/2011, è stata oggetto di apposita disciplina in un paragrafo (il 10.6) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2), risultando funzionale alla riduzione dei rischi di successiva emersione di insufficienza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate.
La Sezione delle Autonomie, con la delib. n. 31/2015, ha avuto modo di precisare che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le “entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall’art. 180, comma 3, del TUEL”, restando conseguentemente escluse dall’obbligo sia le entrate di cui all’art. 187, comma 3-ter, lett. d, del TUEL che le “entrate con vincolo di destinazione generica”.
La destinazione delle risorse vincolate rappresenta, quindi, una sorta di condizione apposta al loro utilizzo, al fine di garantire il raggiungimento della finalità pubblica programmata.

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