Si ricorda come il Fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche territoriali che evidenzi con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo. Pertanto, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, assume valore strategico la sussistenza e l’aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile e per la redazione del cronoprogramma è necessaria un’attenta regolamentazione dell’attività amministrativa dell’Ente. Considerato che, a seguito di verifica dei conti di un ente locale, la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.74/2019) ha verificato l’anomale re-imputazione dei residui tutti nell’anno successivo, ha richiesto spiegazioni all’ente locale di tale anomalia.
Definizione del Fondo Pluriennale Vincolato
Precisa il Collegio contabile come lo scopo del fondo pluriennale vincolato introdotto dai nuovi principi della contabilità armonizzata, sia quello di fornire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall’ente territoriale e pertanto il vincolo pluriennale è rivolto alla conservazione delle risorse necessarie per onorare le relative scadenze finanziarie. In altri termini, il Fondo Pluriennale Vincolato “serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l’acquisizione delle risorse ed il loro impiego” (Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2017). Esso è, pertanto, costituito da risorse accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata (allegato 4/1, punto 9.8, del d.lgs. n. 118 del 2011). Quindi, il fondo pluriennale vincolato è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio di riferimento.
La verifica di congruità del FPV
Precisati i presupposti, i giudici contabili emiliano romagnoli, indicano quanto a suo tempo precisato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n.4/2018) secondo la quale ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, rappresentano elementi fondamentali, tra gli altri:
- l’esistenza dell’accertamento di entrata che rileva l’obbligazione giuridica perfezionata, scaduta ed esigibile; obbligazione che costituisce fonte di copertura della spesa a carattere pluriennale e adempimento ricognitivo che segna la “separazione” tra il momento dell’accertamento dell’entrata e quello dell’imputazione della spesa;
- l’esistenza dell’impegno in uscita che legittima la formazione del fondo pluriennale vincolato;
- la sussistenza della prenotazione di impegno per gara bandita nel caso di lavori pubblici; prenotazione che dovrà tradursi in obbligazione giuridica perfezionata nel corso dell’esercizio successivo a quello dell’avvio del processo di gara;
- la sussistenza del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica perfezionata andrà a scadere e diverrà esigibile.
La reimputazione al solo primo esercizio dei residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato, o fattispecie analoghe riferite ad un arco temporale fittizio, evidenziano una carenza di programmazione e una conseguente grave irregolarità contabile nell’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, in quanto l’esigibilità del residuo passivo non è stata determinata correttamente.
I chiarimenti dell’ente
A causa della reimputazione all’esercizio successivo dei residui, l’ente chiarisce come le spese impegnate nel corso del 2017 e imputate agli esercizi successivi si riferiscono a opere di importo di per sé non particolarmente rilevante”, aggiungendo che “solitamente per queste tipologie di intervento la reiscrizione interessa un solo esercizio”.
Il ruolo dei revisori dei conti
Secondo il Collegio contabile la spiegazione dell’ente non supera il vaglio della errata rappresentazione del FPV a bilancio. Infatti, il vero significato del Fondo pluriennale vincolato è di tipo programmatorio e di controllo. Rappresentare e gestire, in modo responsabile e controllato, il divario temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali, legate all’esercizio delle funzioni fondamentali dell’ente.
A tal fine, ricorda il Collegio contabile che le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali richiedono che le riserve conservate nel fondo pluriennale vincolato debbano essere assoggettate ad una rigorosa verifica in sede di rendiconto, che onera l’Ente a effettuare una più puntuale programmazione che non si limiti a una burocratica imputazione al singolo esercizio. In questo caso la Corte invita l’organo di revisione contabile al rispetto dei doveri stabiliti in liena generale dall’art.147- quinquies del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio.
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