La corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ex d.l. 35/2013 inserite nel Milleproroghe

In sede di controllo i giudici contabili stanno verificando la corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, previste dall’art. 39 ter del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 che ha condotto la Commissione Arconet a modificare il principio contabile di cui al punto 3.20 dell’Allegato 4/2.

23 Novembre 2020
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In sede di controllo i giudici contabili stanno verificando la corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, previste dall’art. 39 ter del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 che ha condotto la Commissione Arconet a modificare il principio contabile di cui al punto 3.20 dell’Allegato 4/2.

La disposizione legislativa

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità (sentenza n.4/2020) dell’art.2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015, che aveva permesso agli enti di trasferire fino ad assorbimento le risorse acquisite dalla Cassa Depositi e Prestiti per le anticipazioni di liquidità destinate al pagamento dei fornitori eliminando il ritardo della PA nei pagamenti censurato in diverse occasioni della Comunità Europea, è intervenuto il legislatore nel decreto Milleproroghe (d.l. 162/2019) stabilendo quanto segue:

“1. […] in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

  1. L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio.
  2. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
  3. a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’entrata dell’esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio;
  4. b) dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell’entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell’esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.
  5. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione”.

Di conseguenza è stato successivamente modificato anche il principio contabile di cui al punto 3.20-bis dell’allegato 4/2 con il Decreto ministeriale del 7 settembre 2020 che adesso prevede che “per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti locali applicano l’art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8”.

Le indicazioni dei giudici contabili

Tra i diversi interventi dei giudici contabili, sulla corretta rappresentazione contabile da parte degli enti che avessero utilizzato la normativa dichiarata incostituzionale (assorbimento del FAL nel FCDE) si ritiene opportuno evidenziare i seguenti interventi.

  • Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.116/2020). I giudici contabili piemontesi hanno precisato in via preliminare come la Consulta, nella dichiarazione di illegittimità costituzionale della confluenza del FAL nel FCDE, ha chiarito che la gestione di partite di spesa superiori a quelle costituzionalmente consentite, pur comportando un peggioramento dei conti, è stata svolta “sulla base di disposizioni legislative in vigore e di atti contabili dimensionati in rapporto alle potenzialità consentite dalle medesime disposizioni”. Da tale assunto ne deriva che la “serie di impegni e pagamenti, in relazione ai quali l’affidamento dei soggetti venuti in contatto con l’amministrazione comunale e la funzionalità di progetti avviati secondo contratti e situazioni negoziali in itinere non possono essere travolti dalla dichiarazione di illegittimità di norme che hanno consentito, durante la loro vigenza, il sovradimensionamento della spesa”. E’ stato, altresì, precisato come “in un simile contesto non è affatto necessario che l’amministrazione comunale riapprovi – risalendo all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge”. Ora, secondo le nuove disposizioni legislative, solo in caso di peggioramento del disavanzo ottenuto con la ricostruzione del FAL, l’ente dove applicare in quote annuali il disavanzo emergente per consentire la copertura del pagamento della quota capitale nell’anno di riferimento. Per fare un esempio operativo, supponendo di aver scorporato 300 dal FCDE in cui era prima confluito il FAL con ricostituzione di quest’ultimo tra gli accantonamenti ottenendo un peggioramento del risultato di amministrazione di pari importo. Il peggioramento di 300, tuttavia, va applicato per la quota annuale in ragione del rimborso su un arco temporale di 30 anni. L’iscrizione, pertanto, del disavanzo evita una espansione della spesa per l’importo pari al pagamento dovuto per la quota capitale dell’anno.

Esempio di contabilizazione

Disavanzo pari a 300 di cui quota annuale pari a 10 e 290 rinviata ai successivi 29 anni residui di pagamento.

  • Entrate (avanzo di amministrazione applicato in bilancio 2020) = 290
  • Uscite (Titolo IV):  Rimborso di prestiti per 10 +  Fondo anticipazione di liquidità 280 = 290
  • Disavanzo di amministrazione: 10

La Corte ha osservato come il nuovo meccanismo contabile previsto dall’art. 39 ter del D.L. n. 162 del 2019, nella sostanza, individua nella consistenza dei residui attivi la copertura per la restituzione dell’anticipazione di liquidità. Per effetto di quest’ultimo istituto, volto ad accelerare i pagamenti dei debiti da parte degli enti in sofferenza di cassa, il debito derivante dall’obbligo di restituzione dell’anticipazione erogata si è sostituito ai debiti onorati dagli Enti grazie all’anticipazione ricevuta. Debiti, quest’ultimi, che già dovevano trovare copertura nei residui attivi maturati e ancora da riscuotere. Tali residui attivi, pertanto, da strumento di copertura dei residui passivi relativi ai debiti pagati, con la nuova disposizione, soprattutto per gli enti che presentano tensioni di cassa come il Comune di Settimo Torinese, diventano necessariamente lo strumento di copertura del debito relativo alla restituzione dell’anticipazione di liquidità. Ne consegue che l’effettiva riscossione di tali residui assume ancor maggiore rilevanza al fine di scongiurare che nel tempo si possano palesare forme di disavanzo occulto dovuto all’inesigibilità di residui attivi che non dovessero trovare adeguata copertura nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Sul punto, fermo restando che per i citati commi 2 e 3 dell’art. 39 ter del D.L. n. 162 del 2019 è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 81, 97 primo comma, 119 sesto comma e 136 della Costituzione per cui vi è questione pendente dinanzi alla Consulta, la Sezione, ha invitato l’ente nel monitorare puntualmente tale meccanismo di copertura ora previsto dalla legge al fine di adottare tempestivamente ogni misura idonea ad evitare l’emergere di disavanzi dovuti all’eventuale inconsistenza dei residui attivi nei quali la restituzione dell’anticipazione di liquidità trova copertura;

  • Corte dei conti del Molise (deliberazione n.44/2020). Secondo i giudici contabili molisani gli enti sono tenuti a verificare, in via preliminare, che la misura complessiva delle anticipazioni non risulti superiore a quella dei debiti inevasi al momento della richiesta, ovvero che le anticipazioni di liquidità siano effettivamente finalizzate al “pagamento di debiti maturati negli esercizi anteriori e non siano surrettiziamente computate tra le fonti di copertura della spesa corrente e che sia assicurata l’iscrizione – analiticamente specificata – del rimborso dei prestiti nella parte passiva del bilancio. Dopo avere individuato, nel comma 3, le poste oggetto di necessario stanziamento – in entrata e in uscita – nei bilanci di previsione degli enti locali che abbiano goduto dell’erogazione di un’anticipazione di liquidità, il comma 2 dell’articolo 39-ter delinea le regole applicabili nei casi in cui, per effetto dell’accantonamento (in sede di rendiconto 2019) dell’importo complessivo incassato al predetto titolo e ancora non rimborsato, emerga un eventuale “peggioramento del disavanzo di amministrazione”, con particolare riferimento alla quantificazione delle quote di disavanzo da applicare (come prima voce della spesa) fin dal bilancio di previsione 2020-2022. Nel caso di un ente con un disavanzo maggiore di quello derivante dal ricollocazione del FAL espunto dal FCDE, allora in sede di quantificazione dell’importo da iscrivere, come prima voce di spesa, nei bilanci di previsione 2020-2022 e successivi, l’ente locale sarà tenuto a distinguere idealmente tre valori parziali, rispettivamente corrispondenti alle quote di recupero del disavanzo originario ancora non ripianate, alla rata annuale dell’anticipazione da rimborsare, a quello derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (ripartizione fino a trent’anni) e all’ulteriore somma riferita alla parte di disavanzo superiore all’“incremento dell’accantonamento” (da ripianare ai sensi dell’art.188 del Tuel), ciascuno dei quali seguirà le regole riguardanti il rispettivo periodo di ripiano.

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