La corretta contabilizzazione dell’accertamento degli oneri di urbanizzazione

3 Febbraio 2023
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Tra possibile cautela finanziaria e rispetto dei principi contabili non vi sono dubbi che sia il secondo che l’ente ha l’obbligo di rispettare. Pertanto, secondo la Corte dei conti per la Puglia (deliberazione n.9/2023), l’ente non può contabilizzare gli accertamenti degli oneri di urbanizzazione per cassa.

Il fatto

A seguito delle attività di verifica è emerso che l’ente locale proceda agli accertamenti del titolo IV (oneri di urbanizzazione) sulla base delle riscossioni effettuate.

Le indicazioni del Collegio contabile

I giudici contabili pugliesi rinviano, sulla corretta contabilizzazione degli oneri di urbanizzazione, alle argomentazioni sviluppate dalla Corte dei conti delle Marche (deliberazione n.24/2022) che evidenziano il paragrafo 3.11 del principio contabile di cui All. 4/2 del d.lgs. 118/2011 secondo cui l’obbligazione per i permessi di costruire è “articolata in due quote”:

  • la prima (“oneri di urbanizzazione”) è “immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fideiussione)”;
  • la seconda (“costo di costruzione”) è “esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera”.

Pertanto, “la prima quota è accertata e imputata nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso”, mentre “la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota”. In altri termini, i crediti derivanti dal rilascio dei permessi di costruire possono dar luogo ad entrate di dubbia e difficile esigibilità e, pertanto, richiedere la loro svalutazione mediante congruo accantonamento a FCDE, salvo che non si tratti di “crediti assistiti da fideiussione”.

Inoltre, evidenzia il Collegio contabile, deve essere attentamente seguito anche il punto 3.7.1 del Principio contabile 4.2 in base al quale “le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione di accertamento e le liste di carico, a condizione però, che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo). Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale principio, le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate – ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all’accertamento per cassa – potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento”.

Sulla base delle su esposte indicazioni, l’ente locale dovrà procedere alla corretta contabilizzazione degli oneri di urbanizzazione, seguendo i sopra indicati principi contabili.

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