Dalla verifica dei conti di un ente in difficoltà finanziarie, sono stati rilevate alcune criticità, fra cui l’errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione e la decisione dell’ente di procedere alla rateizzazioni di un credito di consistente importo ancora classificato in bilancio a residui. Qui di seguito le raccomandazioni della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna contenute nella deliberazione n.29/2022.
Contributi a rendicontazione
L’ente locale ha attestato di aver accertato in entrata per l’intero ammontare di alcuni contributi a rendicontazione. Il Collegio contabile ha precisato come, al punto 3.6 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, in caso di trasferimenti a rendicontazione, l’ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. Tale principio contabile altro non è che espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata, in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni giuridicamente perfezionate. Diversamente operando, vale a dire iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante, l’ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio attraverso una dilatazione della capacità di spesa. In considerazione dell’errata imputazione l’ente dovrà procedere alle necessarie rettifiche in bilancio dandone opportuno riscontro.
Rateizzazione entrata
Altro punto importante riguarda la disposta rateizzazione del credito per indennizzi ambientali vantato dall’ente locale sin dal 2016 nei confronti di una società privata. A tal riguardo, il Collegio contabile richiama il Comune al rispetto, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2, punto 3.5, del d.lgs. 118/2011 per la contabilizzazione di entrate rateizzate, secondo il quale «la rateizzazione di un’entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l’accertamento del medesimo credito nell’esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione» aggiungendo che «tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui”. Qualora l’ente abbia accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità l’intero ammontare del credito, potrà svincolare la quota a mano a mano riscossa ovviamente valutando l’opportunità di effettuare accantonamenti calibrati sulle rate da riscuotere in relazione al loro probabile grado di effettivo realizzo.
Anche in questo caso il collegio contabile ha richiesto all’ente di effettuare le necessarie rettifiche di bilancio, adeguandosi ai citati principi contabili, dandone evidenza alla Sezione di controllo.
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