A fronte del piano di ristrutturazione aziendale di una società interamente a partecipazione pubblica, affidataria della gestione del servizio idrico integrato, il Sindaco chiede ai giudici contabili la corretta contabilizzazione dell’aumento di capitale richiesto a tutti i soci, chiedendo di conoscere se tali oneri possano essere considerati quali passività pregresse o se debba applicarsi la disciplina dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del Dlgs. n. 267/00. La risposta è stata formulata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania (deliberazione 6 febbraio 2019 n.20).
La distinzione tra passività pregresse e debiti fuori bilancio
Nell’ambito del procedimento di spesa delineato dall’art. 183 TUEL può verificarsi, pur in presenza di un regolare impegno assunto dall’ente, un fatto imprevedibile che dia luogo ad un debito non assistito da adeguata e/o sufficiente copertura. In questo caso, la somma costituirà un residuo passivo ex art. 190 TUEL e l’ente locale ovviamente dovrà ricorrere agli strumenti ex art. 193 TUEL per mantenere gli equilibri di bilancio.
In caso invece di obbligazione non assunta in virtù del previo impegno di spesa, il legislatore ha previsto la figura del debito fuori bilancio ex artt. 193 comma 2, lett. c), e 194 TUEL. Come espressamente previsto dai principi contabili “Il debito fuori bilancio rappresenta un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”.
Tra i debiti fuori bilancio previsti dall’art.194 lett.c) rientra la “ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali”, tale riferimento è esattamente quello di cui alla domanda posta dall’ente.
In merito al principio contabile n.2 dell’Osservatorio è precisato che:
“Il debito riconoscibile di cui alla lettera c) dell’art. 194 comma 1, del TUEL è quello derivante da ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle sole società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali. Il termine ricapitalizzazione identifica un’azione specifica, di ricostituzione del capitale deliberato dai soci per la costituzione della società, normativamente disciplinata e non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altre fattispecie di ripianamento di perdite d’esercizio. La posizione debitoria non è riconoscibile nel caso di società di capitali non costituite per l’esercizio di servizi pubblici. La formulazione della lettera c) dell’art. 194 del TUEL comporta che può essere riconosciuta la tipologia di debito fuori bilancio ivi prevista soltanto laddove la reintegrazione del capitale sociale della società di cui l’Ente possiede una quota avvenga nelle forme e nei limiti della disciplina di cui al codice civile o di altre norme speciali cui il legislatore fa espresso rinvio”.
Le indicazioni del testo unico società pubbliche
Chiariti gli aspetti contabili, le nuove disposizioni legislative indicate nel Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016), all’art. 14, comma 4 prevedono che:
“Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.”
Risposta al quesito
Effettuate le premesse necessarie, secondo il Collegio contabile la ricapitalizzazione da parte dell’ente locale mediante la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, solo qualora sussistano i seguenti presupposti:
- che il bilancio di previsione dell’esercizio in corso sia stato già approvato e per tale motivo debba porsi in essere la procedura dei debiti fuori bilancio, pena la violazione degli artt. 183 ss. TUEL circa l’ordinaria procedura prevista per gli impegni di spesa;
- che si tratti di società di capitali;
- che si sia in presenza di una società che eserciti un servizio pubblico locale;
- che si debba porre in essere una ricostituzione del capitale sociale per ripianamento per perdite di esercizio, pena la violazione del cd. “divieto di soccorso finanziario”;
che il ripiano societario sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, che assicuri prospettive di recupero dell’equilibrio ex art. 14, comma 4, TUSP.
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