La corretta cancellazione dei residui attivi degli uffici giudiziari in fase di riaccertamento straordinario

25 Novembre 2019
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La non corretta cancellazione dei residui attivi ai fini del riparto trentennale del disavanzo da armonizzazione contabile comporta l’emersione di un disavanzo da coprire nell’ambito delle disposizioni dei disavanzi correnti, regolati dal teso unico degli enti locali. Il cambio della contabilizzazione dei crediti degli uffici giudiziari, tuttavia, comporta anche la corretta cancellazione nella fase del riaccertamento straordinario senza che ciò possa portare vantaggi all’ente nel passaggio ai nuovi principi di contabilità armonizzata. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, contenute nella deliberazione n.131 depositata il 16 ottobre 2019.

La cancellazione dei residui attivi

A seguito dell’istruttoria condotta dal magistrato contabile è emerso che l’ente aveva proceduto alla cancellazione dei residui attivi di cui al punto b) dell’Allegato n.5/2 al D.Lgs. n.118/2011 di consistente entità, ciò che avrebbe contribuito al peggioramento del disavanzo di amministrazione e che trattandosi di residui attivi non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, la cancellazione in parola avrebbe dovuto essere posta in essere già in occasione del riaccertamento ordinario dei residui a monte del risultato di amministrazione al 31.12.2014. Il che avrebbe determinato un aumento del maggior disavanzo per un importo corrispondente e la possibilità, non consentita, di ripianare anche tale maggior importo nell’arco temporale del trentennio ai sensi dell’art.3, comma 16, del D.lgs. n.118/2011 e dell’art.2 del DM 02/04/2015, fatta salva la possibilità di compensazione con le cancellazioni di residui passivi non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate diversi da quelli provenienti da impegni ex art. 183 comma 5 TUEL vecchia formulazione.

Il Collegio contabile precisa che per “maggior disavanzo” ripianabile in non più di 30 esercizi a quote costanti l’anno, secondo il disposto dell’art. 3 comma 16 del D.Lgs. n. 118/2011, deve intendersi esclusivamente il disavanzo al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell’attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Precisa il Collegio contabile come dall’allegato 5/2 al D.Lgs. n. 118/2011, l’operazione di che trattasi è stata inclusa all’interno del riaccertamento straordinario dei residui approvato con delibera giuntale la quale, benché ad essa coeva, segue, da un punto di vista logico-cronologico, l’approvazione consiliare del Rendiconto 2014 secondo le previgenti regole contabili. La cancellazione dei residui di cui alla lettera b), non è consentita in sede di riaccertamento straordinario, se non limitatamente alla cancellazione dei residui passivi non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e dei residui attivi e passivi correlati ad obbligazioni perfezionate ma non scadute. Si tratta, in altri termini, del mantenimento erroneo anche nella vigenza del previgente sistema contabile, di obbligazioni attive non correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Continua il Collegio contabile precisando che questa categoria di crediti in effetti, a differenza di quanto previsto per le obbligazioni passive, nel cui genus rientrano invece anche i c.d. impegni (rectius residui) tecnici, è caratterizzata dalla assenza del titolo giuridico che costituisce il presupposto per l’iscrizione degli accertamenti ai sensi dell’art. 179 TUEL e per la loro conservazione in occasione del riaccertamento ordinario, a sua volta alla base dell’approvazione del rendiconto ai sensi dell’art. 228 TUEL. Pertanto, l’ente avrebbe dovuto espungerli già in sede di riaccertamento ordinario 2014.

La cancellazione dei residui attivi da crediti degli uffici giudiziari

L’amministrazione ha, tuttavia, evidenziato di aver incluso in tale posta anche la cancellazione dei residui derivanti dal rimborso delle spese sostenute e rendicontate dall’Ente per gli Uffici giudiziari per i quali i principi contabili prevedevano particolari modalità di contabilizzazione. In particolare le somme in parola venivano corrisposte in due rate, la prima delle quali a titolo di acconto in misura parti al 70% dell’ultimo contributo globalmente erogato; la seconda, entro il 30 settembre dell’anno successivo, a titolo di conguaglio, previo parere delle Commissioni di manutenzione, sulla base delle spese sostenute risultanti dal rendiconto dell’ente locale. Il D.Lgs. n. 118/2011 ha invece previsto, limitatamente alla rata di saldo, anch’essa definita nell’importo del 30%, che l’accertamento debba avvenire sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito da parte del Ministero della Giustizia, o, in assenza, sulla base dell’effettivo incasso.

La risposta del Collegio contabile

La Sezione contabile ritiene sostanzialmente corretta la cancellazione in parola proprio in virtù del mutato sistema di contabilizzazione della connessa entrata che ha giustificato la sua conservazione al 31.12.2014 senza tuttavia porsi in contrasto con la necessitata espunzione al 01.01.2015 dopo il riaccertamento straordinario. Inoltre, nel caso di specie non sembrano emergere atteggiamenti dell’ente volti a eliminare dal rendiconto ulteriori obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute, ancorché di difficile esazione. Ciò avrebbe riflessi sulla responsabilità connessa alla cura delle entrate pubbliche e comporterebbe alterazioni dei risultati di amministrazione che, qualora dovessero provocare situazioni di disavanzo potrebbero, impropriamente, beneficiare del trattamento agevolato previsto dal legislatore per i maggiori disavanzi derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui e dalla costituzione di un adeguato Fondo crediti di dubbia esigibilità (cfr. Corte conti, Sez. Aut. n. 4/2015).

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