Un ente locale ha sottovalutato il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nel passaggio alla contabilità armonizzata, ha erroneamente contabilizzato l’anticipazione di liquidità e, infine, è emerso un nuovo disavanzo ordinario. Tutte le indicate riclassificazioni dei vari disavanzi che hanno coperture temporali differenti sono state esaminate dalla Corte dei conti della Campania nella deliberazione n.25/2022.
Disavanzo da errato riaccertamento straordinario
A seguito della verifica dei conti di un ente locale è emerso l’erroneo accantonamento al FCDE nel passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata. La normativa ha, infatti, all’epoca previsto che il maggior disavanzo emergente in sede di riaccertamento straordinario era ripianabile in trent’anni. Infatti, l’art. 16 del dlgs nr. 118 del 2011 ha precisato che “l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell’attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti”.
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in speciali composizione, con la deliberazione n.6/2021 hanno stabilito che “le regole per il ripiano del disavanzo non sono determinate dal “quando” della sua emersione ma, più correttamente, sono correlate alla natura dello stesso”, con la conseguenza che il surplus di disavanzo, individuato ora per allora, debba essere riassorbito secondo le medesime modalità temporali previste per l’originario disavanzo.
Nel caso di specie, per evitare lo spostamento in avanti della copertura del disavanzo emerso tardivamente, sarà necessario applicare al bilancio di previsione 2022-2024 le n. 8 quote di disavanzo che avrebbero dovuto essere coperte dal 2015 al 2022. Il maggior disavanzo accertato dai giudici contabili è stato pari a € 3.145.091,52 per cui la quota di maggior disavanzo da imputare al bilancio di previsione 2022 sarà pari a € 838.691,07 (ossia 3.145.091,52/30*8). Per i successivi anni del bilancio di previsione 2023 e 2024 la quota sarà, invece, pari a € 104.836,38 (ossia 3.145.091,52/30 anni).
Maggior disavanzo da FAL
A seguito del ricorso alle anticipazioni di liquidità è emerso come, negli esercizi finanziari 2013 e 2014, l’ente abbia contabilizzato correttamente l’anticipazione quale residuo passivo nel Titolo III, codice 3010303 – Rimborso di quota capitale di mutuo e prestiti, rispettivamente, per euro 648.630,82 e euro 641.648,83. Nel 2015, al momento del passaggio ai nuovi principi di contabilità armonizzata, l’ente ha cancellato il residuo passivo ma non ha accantonato il FAL nella parte vincolata ad esso dedicata del al fine della sterilizzazione dei suoi effetti. La questione è restata immutata anche nell’anno 2016 dove permane la mancata indicazione del FAL nel risultato di amministrazione di riga E nella voce ad esso dedicata. Dal 2017 al 2019, in fine, il FAL risulta accantonato per importi non corrispondenti al piano di ammortamento e inferiori rispetto al residuo debito. In questo caso l’ente ha evidenziato il nuovo riallineamento del maggior importo accantonato nel risultato di amministrazione corrispondente alle quote residue dovute alle anticipazioni di liquidità allineate al piano di ammortamento con la CDP.
Il Collegio contabile, dopo aver precisato l’incidenza della dichiarazione delle illegittimità costituzionale della normativa, ha evidenziato le nuove regole introdotte dal comma-1 ter dell’art.52 del DL 73/2021 secondo cui gli enti locali sono tenuti a: a) a iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti);
- b) a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato; c) ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898 della Legge 145/2018; d) a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL stesso.
In questo caso l’ente locale ha previsto di ripianare il maggior disavanzo da FAL, al netto delle anticipazioni rimborsate nel 2020, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, a decorrere dall’esercizio 2021, così come previsto dal dettato normativo.
Maggior disavanzo ordinario
La restante parte di disavanzo 2019, da considerarsi disavanzo scaturente dalla gestione ordinaria degli esercizi considerati, e ottenuto come saldo tra disavanzo totale, meno il disavanzo da FAL, meno il disavanzo da FCDE con ripiano trentennale, rappresenta disavanzo ordinario che andrà ripianato con le modalità ordinarie dell’art. 188 Tuel, secondo il quale “Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura”.
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