Gli avvisi di accertamento, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, debbono contenere elementi minimi e sufficienti su cui si fonda la ripresa a tassazione, necessari per consentire al contribuente l’esercizio del suo diritto di difesa. Ciò nonostante, pur in presenza di elementi insufficienti, deve essere esclusa la limitazione del diritto di difesa del contribuente in caso di puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell’imposizione. In altri termini, secondo la Cassazione (ordinanza n.7952/2021), il contribuente non può invocare il mancato diritto di difesa se ha dato prova nell’atto di contestazione di aver compreso i motivi dell’accertamento.
Il caso
Un Comune ha emesso avvisi di accertamento sulla TARSU, ad una società, a seguito della rettifica della dichiarazione infedele presentata sui locali dichiarati, che avrebbero dovuto essere inquadrati nella categoria degli esercizi commerciali e non in quella dei magazzini connessi ad attività artigianali. La maggiore imposta pretesa dal Comune è stata impugnata dal contribuente. La Commissione tributaria provinciale in primo grado e, successivamente, la Commissione tributaria regionale in sede di appello, hanno dato ragione al contribuente ritenendo carente la individuazione delle ragioni di fatto e diritto degli atti impositivi comunali, mancando una seppur minima illustrazione delle ragioni per le quali la categoria dichiarata non corrispondeva a quella effettiva di corretto inquadramento. La questione è giunta in Cassazione, con il ricorso prestato dal Comune, dove è stata sostenuta l’errata conclusione dei giudici tributari per non aver considerato che, l’avviso di accertamento, ha soddisfatto, nel caso di specie, l’obbligo di motivazione per avere l’ente messo il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva contenuta negli avvisi di accertamento ricevuti.
La riforma
Per i giudici di Piazza Cavour, se è vero che gli avvisi opposti effettivamente difettavano della indicazione della categoria applicata ai cespiti di proprietà della società, quest’ultima, tuttavia, nel ricorso originario ha dimostrato di conoscere esattamente le ragioni della diversa applicazione delle tariffe Tarsu a lei applicate. In questo caso, la carente indicazione degli elementi sui quali si fonda l’avviso non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché esso sia stato impugnato dal contribuente, che abbia dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati. In altre parole, l’avviso avrebbe potuto essere dichiarato nullo solo se il contribuente avesse dimostrato che tale difetto di motivazione aveva pregiudicato il proprio diritto di difesa, dovendosi ritenere invece che la limitazione di detto diritto vada esclusa in caso di puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell’imposizione.
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Stefano Maini | 2020 Maggioli Editore
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