Sul punto sono sorti alcuni dubbi, nel caso in cui l’amministrazione non abbia proceduto alla costituzione del fondo, pur essendo le somme del salario accessorio correttamente inserite nel bilancio.
Nel caso specifico, un’amministrazione locale evidenzia che, pur non avendo l’amministrazione formalmente costituito il fondo delle risorse decentrate, a mente del citato principio di cui all’allegato 4/2 secondo cui la norma fa esplicito riferimento alla “delibera formale di costituzione del fondo”, il responsabile finanziario ha comunque determinato in modo informale la parte delle risorse fisse che poi sono confluite nel bilancio, chiedendo ai giudici contabili se, tale informale costituzione del fondo confluita nel bilancio, possa tenere indenne le risorse decentrate e le stesse siano in ogni caso distribuibili al personale lasciandole nei residui, ovvero se le citate risorse (specie quelle fisse) debbano rappresentare economie di bilancio.
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