L’Art.159 del Tuel prevede che la Giunta Comunale addotti ogni semestre, con comunicazione al tesoriere, le somme destinate al: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. Le citate somme non sono soggette ad esecuzione forzata.
Il dubbio di un comune
In merito alla classificazione dei servizi locali indispensabile, rileva un comune come, l’attuale formulazione legislativa dell’art.159 del Tuel non demanda più, a un decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, l’individuazione dei servizi locali cui fossero specificamente destinate le somme da considerarsi impignorabili. Tale omissione da parte del legislatore potrebbe comportare errori nella classificazione o ricognizione di tali spese, chiedendo a tal fine soccorso ai giudici contabili.
La risposta del Collegio contabile
La soluzione ai dubbi del comune istante è stata resa dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Valle d’Aosta, con la deliberazione 14/12/2018 n.20.
Osserva, in via preliminare il Collegio contabile, come l’individuazione dei singoli servizi sottratti all’esecuzione forzata è stata effettuata, dal decreto interministeriale del 28 maggio 1993 che definisce “servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristiche di uniformità”.
In merito ai Comuni, l’art.1 del citato decreto individua i seguenti servizi indispensabili: 1) servizi connessi agli organi istituzionali; 2) servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; 3) servizi connessi all’ufficio tecnico comunale; 4) servizi di anagrafe e di stato civile; 5) servizio statistico; 6) servizi connessi con la giustizia; 7) servizi di polizia locale e di polizia amministrativa; 8) servizio della leva militare; 9) servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica; 10) servizi di istruzione primaria e secondaria; 11) servizi necroscopici e cimiteriali; 12) servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile; 13) servizi di fognatura e di depurazione; 14) servizi di nettezza urbana; 15) servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.
Il successivo art.2 del decreto interministeriale elenca i servizi indispensabili per le Provincie, mentre il successivo art.3 conclude con quelli previsti per le comunità montane.
Viene ricordato come il richiamato decreto interministeriale del 28 maggio 1993 sia ancora oggi in vigore e costituisce l’unico provvedimento generale di individuazione dei servizi locali indispensabili (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n.256/2010). Inoltre, l’elencazione ministeriale dei servizi locali indispensabili deve considerarsi tassativa, dato il carattere derogatorio del connesso vincolo di impignorabilità rispetto alla regola generale posta dall’articolo 2740 c.c., essendo, peraltro, venuta meno la competenza ministeriale a rivedere, ampliandola o restringendola, l’elencazione dei servizi locali indispensabili, attesa la sopravvenuta abrogazione della disposizioni di cui all’art.159 del Tuel (Corte dei conti per la Liguria, parere n. 1/2003). Tale indicazione viene confermata dal giudice amministrativo (TAR Puglia, Bari, sez. II, con sentenza 7 dicembre 2012, n. 2109), secondo cui la riserva di potestà esclusiva in favore dello Stato ai sensi dell’art. 117 Cost., così come riformulato a seguito delle modifiche del Titolo V Parte II della Costituzione, costituisce circostanza idonea a determinare la perdurante validità e vigenza del citato d.m. del 1993.
Le indicazioni del giudice di legittimità
La Corte di Cassazione (tra le tante sentenza 07/12/2018 n.31700), al fine di evitare comportamenti elusivi da parte dei comuni sulla impignorabilità delle somme presso il tesoriere, ha evidenziato l’obbligo da parte dell’ente locale di procedere al pagamento in stretto collegamento con l’ordine cronologico delle fatture pervenute. Pertanto, in caso di pagamenti, disposti nei confronti dei propri creditori senza il rispetto dell’ordine cronologico delle fatture ricevute, tale comportamento determina l’inefficacia del vincolo stesso reso al tesoriere, rendendo di fatto pignorabili tutte le somme giacenti. Tale indicazione del giudice di legittimità è tesa a garantire una oggettiva parità di trattamento, quanto meno in senso cronologico, per i creditori dell’ente stesso, escludendo ogni discrezionalità di quest’ultimo nella scelta dei debiti “ordinari” da onorare, e determinerebbe anzi la possibilità di un vero e proprio arbitrio da parte dell’ente debitore insolvente nell’attività di concreta soddisfazione dei propri creditori.
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