In particolare vi sono enti che calcolano i differenziali retributivi delle progressioni economiche orizzontali in due modi differenti:
a) il primo metodo prevede che, in sede di rinnovo contrattuale, il differenziale retributivo attribuito alle progressioni economiche in vigore presso l’ente, già incluso nel rinnovo contrattuale stesso, sia inserito nella parte fissa in fase di costituzione del fondo delle risorse decentrate;
b) il secondo metodo prevede invece che il differenziale retributivo sia posto all’esterno del fondo e successivamente portato ad incremento del fondo in caso di cessazione del personale cui il citato differenziale sia stato attribuito.
Pertanto, con la citata circolare, i tecnici ministeriali cercano di fornire le regole al fine di armonizzare i due fondi, in considerazione delle difficoltà rappresentate da tutti quegli enti che hanno da sempre proceduto alla contabilizzazione dei fondo al “netto”. Quello che interessa, al fine di avere un riscontro operativo per gli enti locali, sono le regole previste dai contratti delle autonomie locali qui di seguito esaminate.
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