La certificazione taglia i fondi

ItaliaOggi
20 Novembre 2020
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Lo schema di decreto del Mef detta le istruzioni per l’invio dei dati entro il 30 aprile
Introdotti tetti rigidi ai ristori erogabili agli enti locali
La certifi cazione taglia il fondone anti Covid. Lo schema di decreto predisposto dal Mef e approvato dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali introduce tetti rigidi ai ristori che potranno essere riconosciuti agli enti locali. L’art. 39 del dl 104/2020 ha previsto che le amministrazioni benefi ciarie del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del dl 34/2020 (la cui dotazione è stata integrata dallo stesso dl 104) sono tenute a inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio. mef.gov. it, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al ministero dell’economia e delle fi nanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza secondo un modello che doveva essere defi nito entro il 30 ottobre 2020 e che attualmente è in corso di pubblicazione. Esso è comunque consultabile sul portale della Rgs, dove si possono scaricare, oltre al testo, gli allegati contenenti gli schemi da compilare con le relative istruzioni e tabelle.

L’aspetto più critico riguarda il fatto che il sistema riporterà, in automatico, per ciascuna delle tipologie di entrata, l’importo della perdita massima di entrata connessa alle agevolazioni Covid-19 riconosciuta e finanziabile attraverso il fondone. Essa è calcolata sulla base dei seguenti criteri a) Imu e Tasi: 2% gettito 2019; b) Tari e Tari-corrispettivo: è riconosciuta comunque una quota di variazione di entrata (perdita) stimata calcolata sulla base della nota metodologica di cui all’allegato 3. Il valore di perdita attribuito a ciascun comune è riportato nella Tabella 1, riportata nell’allegato 3; c) Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente: è riconosciuta comunque una quota di variazione di entrata (perdita) stimata essendo direttamente collegata al minor gettito del tributo comunale Tari e Tari-Corrispettivo. L’agevolazione massima si ottiene come media delle agevolazioni massime stimate sul tributo Tari e Tari-corrispettivo, utilizzando come fattori di ponderazione il gettito Tari di ciascun comune e l’aliquota Tefa applicata da ciascun ente.

La perdita di gettito massima ristorabile in euro si ottiene come moltiplicazione tra l’agevolazione massima consentita stimata e il gettito Tefa di riferimento – calcolato come aggregazione del gettito 2019 Tari e TariCorrispettivo dei comuni appartenenti al territorio – della specifi ca provincia e città metropolitana. Il valore di perdita attribuito a ciascuna provincia e città metropolitana è riportato nella Tabella 2, riportata nell’allegato 3; d) Imposta/Contributo di soggiorno e Contributo di sbarco: importo assegnato ai sensi dell’articolo 180 del dl e) Tosap/Cosap comuni: importo assegnato ai sensi dell’art. 181 del d.l. 34 e dell’art. 109, comma 2, del dl 104; f) Tosap/Cosap province e città metropolitane: 20% gettito 2019 g) Tassa sulle concessioni comunali: 20% gettito 2019; h) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affi ssioni: 20% gettito 2019; i) Proventi da concessioni su beni e fi tti, noleggi e locazione: 20% gettito 2019. Ben si comprende l’esigenza di evitare azzardi morali, tuttavia il dm non sembra la sede opportuna per tali scelte. È anche utile rammentare che l’art. 106 prevede, entro il 30 giugno 2021 una defi nizione fi nale dell’intervento di ristoro, sulla base della «verifi ca a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese da effettuare». Secondo Ifel, un approccio percorribile potrebbe consistere in una regolazione degli effetti fi nali che non infl uenzi per via diretta la competenza 2021, incentrandosi invece sulle componenti libere o oggetto di discrezionale accantonamento dei risultati di amministrazione 2020, da considerare quale riserva da cui attingere per redistribuire nell’anno 2021 gli eventuali ristori in eccesso o in defi cit assegnati ai singoli enti nell’anno precedente. Ricordiamo, infine, per gli enti l che non trasmettono nei termini è prevista una sanzione consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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