Il decreto “Agosto” annunciato dal Governo sta prendendo forma. In attesa delle eventuali modifiche che saranno effettuate, qui di seguito alcuni degli articoli di interesse degli enti locali contenuti nella bozza del 5 agosto 2020.
Articolo | Rubrica | Contenuti |
26 | Incremento Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali |
1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.470 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.020 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L’incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all’art. 106, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti (alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Ministeri”), al fine di garantire l’omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie”. Al relativo onere, quantificato in 1.470 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere…. 2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sono tenuti ad inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dall’ente locale interessato o dalla regione o provincia autonoma su cui insiste il suo territorio. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d’Aosta e province autonome di Trento e di Bolzanoche esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome. 3. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in 10 annualità a decorrere dall’anno 2022. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. 4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell’articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020, si tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2. 5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020. |
27 | Incremento ristoro imposta di soggiorno |
1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 300 milioni di euro per l’anno 2020. L’incremento di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 2. All’onere di cui al comma 1, si fa fronte ….. |
31 | Rifinanziamento fondo TPL – Incremento sostegno Trasporto pubblico locale |
1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 400 milioni (importo insufficiente) di euro per l’anno 2020. L’incremento di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, secondo i medesimi criteri e modalità di cui al predetto articolo 200. 2. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna Regione a valere sul fondo di cui al comma 1 dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta eccedenza dovrà essere versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità. 3. All’onere di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell’articolo … |
32 | Incremento risorse per progettazione Enti locali |
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 51, la parola “2034” è sostituita dalla seguente: “2031”; b) dopo il comma 51, è aggiunto il seguente: “51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per l’anno 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 600 milioni di euro e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, a cura del Ministero dell’Interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. I comuni beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, e il Ministero dell’Interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.”; c) Al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell’opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l’ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.”; d) al comma 58, le parole “al comma 51” sono sostituite dalle seguenti “ai commi 51 e 51-bis”. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera b), pari a 600 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’art. … |
33 | Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli Enti locali |
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 139, dopo la parola “2026” è aggiunta la parola “e”, la parola “2031” è sostituita da “2030.” e le parole “, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l’anno 2034” sono soppresse; b) dopo il comma 139 è aggiunto il seguente: “139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021, a cura del Ministero dell’Interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente e il Ministero dell’Interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.”; c) al comma 140, secondo periodo, dopo le parole “La richiesta deve contenere”, sono inserite le seguenti: “il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché”; d) al comma 147 le parole “al comma 139” sono sostituite dalle seguenti “ai commi 139 e 139-bis”; e) il comma 148 è sostituito dal seguente: “Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all’utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell’interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell’interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di 500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Ministero dell’interno, all’atto dell’erogazione all’ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all’utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell’opera in conformità al progetto. Il Ministero dell’interno, nei limiti delle risorse previste per le attività di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalità di rimborso delle relative spese sostenute, può richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza.”; f) dopo il comma 148-bis è aggiunto il seguente: “148-ter. I termini di cui all’articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all’anno 2019 e i termini di cui all’articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per quanto attiene ai contributi riferiti all’anno 2020, sono prorogati di 3 mesi”. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera b), pari a 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo … |
34 | Incremento risorse per piccole opere |
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 29 è aggiunto il seguente: “29.bis. Le risorse assegnate ai comuni per l’anno 2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni di euro. L’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui ai commi 32 e 35.”; b) al comma 33 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell’interno, ferma restando l’erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla base degli stati avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell’opera complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al periodo precedente.”. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a), pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo … |
38 | Piccole opere e interventi contro l’inquinamento |
1. A decorrere dal 1 gennaio 2021, all’articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 14-bis è sostituito dal seguente: “Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall’anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell’interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.”; b) il comma 14-ter è sostituito dal seguente: “A decorrere dall’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo dell’importo di 41 milioni di euro per l’anno 2021, 43 milioni di euro per l’anno 2022, 82 milioni di euro per l’anno 2023, 83 milioni di euro per l’anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l’anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2035, destinato alle finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10 ), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2 ), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP). Al fine di fronteggiare le criticità dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il presidente della giunta regionale della Lombardia e con il presidente della provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco – Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla società ANAS Spa, nonché la ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, i tempi, l’eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione delle opere e l’eventuale compenso del Commissario straordinario con oneri a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare, nei limiti di quanto indicato dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni interessate nonché di società controllate dalle medesime amministrazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per la realizzazione di tali interventi si applica l’articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”; b) al comma 21, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2021”. c) il comma 14-quater è sostituito dal seguente: “All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter si fa fronte con tutte le risorse per contributi dall’anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo, nonché con le risorse di cui all’articolo 24, comma 5-bis, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”. 2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell’aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell’uso razionale dell’energia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell’atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell’aria, le risorse per l’anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono trasferite nello Stato di Previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Al comma 4, primo periodo, dell’articolo 112-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole “trasferite” sono aggiunte “o assegnate” e dopo le parole “l’emergenza” sono aggiunte “, nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti”. |
39 | Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali |
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono abrogati i commi 4 e 6 dell’art. 163 e il comma 9-bis dell’art. 175. 2. Il comma 4, dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è sostituito dal seguente “4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere”. |
40 | Sostegno agli enti in deficit strutturale |
1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data dell’entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione e l’ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall’ISTAT, superiore a 99. 2. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono conto dell’importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1 gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. Il contributo attribuito per ciascun esercizio del triennio 2020-2022 non può, in ogni caso, superare l’importo del disavanzo da ripianare annualmente. 3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata, per l’anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale importo e’ destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all’acquisizione di servizi e forniture, gia’ impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’erogazione in favore degli enti locali interessati delle predette somme, da effettuarsi nel corso dell’anno 2020, è subordinata all’invio al Ministero dell’interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull’utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze. 4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere utilizzate secondo le modalità previste dall’articolo 43 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e sono contabilizzate secondo le modalità previste dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione. 5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’art….. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 115, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell’interno. |
42 | Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA |
1. Nel periodo intercorrente tra il 20 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, le anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere sulle risorse residue della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” di cui all’articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che non abbiano già ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidità entro il 24 luglio 2020. 2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 sono concesse entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell’articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali. 3. Per l’attuazione del comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 4. Restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti già adottati di cui agli articoli 115, 116 e 118 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. |
43 | Rifinanziamento fondo progettualità enti territoriali |
1. Al fine di rafforzare la progettazione degli enti territoriali, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro annui per il periodo dal 2020 al 2025 per sostenere la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici. |
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