Irrilevante il mancato impegno di spesa per il patrocinio legale

7 Dicembre 2020
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La delibera dell’ente territoriale che autorizza il proprio rappresentante a stare in giudizio non necessita dell’indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l’incerta incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell’ente di una voce generale inerente alle spese di lite. Sono queste le conclusioni della Cassazione (ordinanza n.27309/2020) che ha riformato la sentenza della Corte di appello che ha invece rigettato il ricorso dell’avvocato per mancato impegno di spesa, in quanto per i contratti degli enti locali è imposta a pena di nullità l’indicazione dell’impegno di spesa, trattandosi di principio affermato già dalla normativa previgente e confermato dalla previsione di cui all’art. 183 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000.

La vicenda

Il Tribunale di primo grado ha accolto il ricorso del Comune contro il decreto ingiuntivo di un avvocato che ha reclamato la liquidazione del suo compenso per l’attività difensiva svolta in favore dell’ente locale, avendo riscontrato la nullità del contratto di patrocinio, attesa la mancata previsione di un valido impegno di spesa. Anche la Corte di appello, adita dall’avvocato confermava il rigetto del decreto ingiuntivo confermando che, per i contratti degli enti locali, è imposta a pena di nullità l’indicazione dell’impegno di spesa, trattandosi di principio affermato già dalla normativa previgente e confermato dalla previsione di cui all’art. 183 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000.

L’Avvocato ha, quindi, presentato ricorso in Cassazione sostenendo l’erronea l’affermazione secondo cui, nel caso di enti locali, si impone una specifica previsione in materia di impegno di spesa anche nel caso di conferimento di incarico a professionista per l’assistenza in una controversia legale. Nel caso specifico degli avvocati chiamati a patrocinare l’ente locale, infatti, in caso di partecipazione a controversie giudiziarie, risulta incerta sia l’incidenza del relativo onere economico (che è condizionato alla soccombenza) e perché nel bilancio dell’ente locale è consueto presentare una voce generale nella quale far confluire le prevedibili spese di lite.

L’accoglimento del ricorso

La Cassazione ha ritenuto il ricorso dell’avvocato fondato. Infatti, in presenza di un mandato che attenga allo svolgimento di attività difensiva per conto dell’ente in controversie giudiziarie, le Sezioni Unite hanno affermato che (Cass. n. 11098/2002) la nullità di diritto prevista dall’art. 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, non afferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all’atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio “spese processuali”, concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura. Successivamente alle indicazioni delle Sezioni Unite, il cui riferimento era stato indicato nelle precedenti disposizioni legislative di cui alla legge n.142/90, la questione è stata ribadita anche con le nuove disposizioni del testo unico degli enti locali. In particolare è stato ribadito come, la delibera dell’ente territoriale che autorizza il proprio rappresentante a stare in giudizio non necessita dell’indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l’incerta incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell’ente di una voce generale inerente alle spese di lite (Cass. n. 21007/2019; Cass. n. 22652/2020).

Nel caso di specie, pertanto, dando continuità all’indirizzo del giudice di legittimità, il ricorso dell’avvocato deve essere accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello in diversa composizione ai fine della decisione.

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