In particolare evidenzia il comune come ciò abbia comportato la realizzazione di un consistente minore accertamento in conto competenza delle entrate per IMU, che lo pone in seria difficoltà in relazione al necessario rispetto del saldo di finanza pubblica stabilito per il 2016 dall’articolo 1, commi 710-711, della legge di stabilità 2016. Inoltre, nei precedenti anni 2014 e 2015, gli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno sono stati conseguiti dall’Ente con ampi margini e, soprattutto, sarebbero stati nettamente rispettati anche se le trattenute operate dall’Agenzia delle entrate fossero sempre avvenute, come previsto, secondo la competenza dei singoli anni. Per tali anni, pertanto, ai fini dell’osservanza delle regole del patto le maggiori entrate IMU introitate in conto competenza, in virtù della mancata o minore trattenuta destinata al Fondo di solidarietà comunale, si rivelano del tutto ininfluenti. A fronte di tale situazione il Comune pone ai giudici contabili le seguenti domande:
- se le trattenute effettuate nel 2016 dall’Agenzia delle entrate, a valere sulle entrate per imposta municipale propria di competenza 2016 ma riferite alla quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale del 2015 e al recupero dell’anticipo TASI del 2014, possano essere escluse dal calcolo del saldo tra entrate finali e spese finali di competenza del 2016, rilevante ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di finanza pubblica disciplinato dal ridetto articolo 1, commi 710-711, della legge di stabilità 2016;
- quale soluzione possa essere adottata, sul piano contabile, per conseguire il suddetto obiettivo di neutralizzazione degli effetti delle trattenute arretrate nel computo del saldo finanziario in esame, con la garanzia che siano conservate, anche a posteriori, trasparenza e traccia delle operazioni effettuate.
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