Irregolarità contabile lasciare a residuo il salario accessorio in assenza della sottoscrizione del contratto

L’ente, anche se di piccole dimensioni, dove gestire il salario accessorio seguendo i principi contabili. Pertanto, in assenza della sottoscrizione nell’anno del contratto integrativo, pena la violazione dei principi contabili, non può impegnare le spese e lasciare a residui il salario accessorio non erogato.

18 Luglio 2022
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L’ente, anche se di piccole dimensioni, dove gestire il salario accessorio seguendo i principi contabili. Pertanto, in assenza della sottoscrizione nell’anno del contratto integrativo, pena la violazione dei principi contabili, non può impegnare le spese e lasciare a residui il salario accessorio non erogato. La Corte dei conti per l’Emilia Romagna (deliberazione n.102/2022) ha indicato la corretta procedura da attuare e il rispetto dei principi contabili in merito alla gestione ed erogazione del salario accessorio.

I rilievi

In merito alla verifica del fondo del salario accessorio, di un ente di piccole dimensioni, è emerso dal un lato che mentre la costituzione del fondo accessorio è stata correttamente certificata dall’Organo di revisione contabile, dall’altro lato è mancata la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo entro la fine dell’anno di riferimento. Alla domanda di come l’ente locale abbia trattato le somme del salario accessorio a causa della mancata sottoscrizione del contratti integrativo, la risposta è stata quella di aver vincolato le somme nel conto consuntivo, ma in sede di verifica è emerso che i dati contabili non risultano accantonamenti in avanzo. Infatti, il revisore dei conti ha evidenziato nel questionario che, in sede di riaccertamento ordinario, nella formazione del FPV non vi figurano le spese relative alla contrattazione decentrata che, invece, risultano iscritte tra i residui passivi. In altri termini, l’ente non ha vincolato le somme ma, non potendo attivare il Fondo pluriennale vincolato in mancanza della sottoscrizione del contratto, gli impegni presi sono confluiti nei residui passivi.

I principi contabili sul salario accessorio

Il Collegio contabile, dopo aver evidenziato che l’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 abbia disposto che, al di fuori dei casi tassativamente previsti, “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi”, ripercorre i principi contabili in merito al trattamento delle risorse accessorie.

In via principale il principio applicato, di cui all’allegato 4/2 (punto 5.2) al d.lgs. 118/2011, ha stabilito che “alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”.

A tal riguardo la magistratura contabile ha da tempo indicato le tre fasi obbligatorie nella gestione  delle risorse accessorie e, in particolare: 1) individuazione nel bilancio delle risorse; 2) costituzione del Fondo necessaria al fine dell’apposizione di un vincolo di destinazione; 3) ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini di impegno e pagamento. In altri termini, solo la sottoscrizione del contratto decentrato rappresenta il presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento.

In conclusione, il trattamento accessorio dei dipendenti confluisce nel FPV di spesa solo se è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo entro l’anno di riferimento (31 dicembre), mentre con la costituzione del fondo e la mancata sottoscrizione del contratto, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione che, dopo l’approvazione del rendiconto, può essere applicata, mediante apposita variazione di bilancio nell’annualità successiva ai fini della remunerazione del trattamento accessorio dei dipendenti.

Ha, pertanto, errato l’ente nell’impegnare le somme in assenza della sottoscrizione del contrato decentrato e di conseguenza, non potendole iscrivere nel Fondo pluriennale vincolato avrebbe dovuto disimpegnarle e far confluire le medesime nell’avanzo vincolato e non lasciarle a residui passivi.

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