Irregolarità contabile approvare il piano della performance dopo il PEG

Il piano della performance ha natura di documento programmatico, tant’è che il TUEL, coerentemente, consente la sua predisposizione organicamente al PEG, la cui predisposizione deve avvenire entro venti giorni dall’ approvazione del bilancio.

18 Gennaio 2022
Modifica zoom
100%

Dal questionario di verifica è emerso che l’ente locale aveva approvato il piano della performance alcuni mesi dopo l’approvazione del Piano esecutivo di gestione. Per la Corte dei conti del Veneto (deliberazione n.248/2021) si tratterebbe di un grave errore contabile il quanto, il piano della performance ha natura di documento programmatico, tant’è che il TUEL, coerentemente, consente la sua predisposizione organicamente al PEG, la cui predisposizione deve avvenire entro venti giorni dall’ approvazione del bilancio.

La verifica del questionario

Dalla verifica del questionario e, successivamente, dai dati forniti dall’ente al magistrato istruttore, è emerso che a fronte del PEG approvato nel mese di marzo, entro i venti giorni di tempo dall’approvazione del bilancio di previsione, il piano della performance veniva approvato nel mese di settembre, e il medesimo ritardo era avvenuto l’anno successivo.  Nella deliberazione di giunta comunale di approvazione del PEG l’ente dava atto che, il Piano delle performance è da intendersi organico al PEG riunificando, a dire dell’ente locale, ex post il documento approvato successivamente.

Le indicazioni del Collegio contabile

Precisano i magistrati contabili, come la norma primaria di riferimento per la generalità delle Pubbliche Amministrazioni è contenuta nell’art. 10 del D.lgs. 27/10/2009, n. 150, dedicato al Piano della performance e alla Relazione sulla performance. In tale disposizione, al co. 1 si precisa che il “(…) Piano della Performance” debba essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di “(…) documento programmatico triennale, che è definito dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell’amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica (…)”. Il co. 1-bis, quale norma di raccordo con il TUEL, stabilisce poi che “(…) Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all’ articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del citato decreto legislativo”.

Il Piano della performance ha natura di documento programmatico, tant’è che il TUEL, coerentemente, consente la sua predisposizione organicamente al PEG, la cui predisposizione deve avvenire entro venti giorni dall’ approvazione del bilancio.

Nel caso di specie, la delibera di Giunta di approvazione del PEG, non reca il Piano della performance in allegato, ma si limita di dare atto del fatto che sarà successivamente approvato.

In relazione a tali presupposti, il Collegio contabile ha ritenuto che, nel caso di specie, non si possa configurare una approvazione organica del Piano della performance al PEG poiché, quantunque se ne preveda la successiva approvazione, di fatto tale atto non risulta perfezionato e pertanto è inidoneo a manifestare i propri effetti.

 

55431

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento