In base a questo assunto, nel ricordare che le Amministrazioni pubbliche devono determinare la base imponibile Irap tenendo conto del “sistema retributivo” e, per tale motivo ne fanno parte: •le retribuzioni corrisposte ai dipendenti
•i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
•i compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa e quelli per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29/E del 15 aprile, conclude che l’indennità in questione va computata, ai fini Irap, dal Comune che chiede il chiarimento, perché elencata espressamente dalla norma (articolo 50, comma 1, lettera g) del Tuir) tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
L’attrazione dell’indennità di fine mandato è desumibile, inoltre, da un chiarimento arrivato già nel 2001: “i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 (ora 50) del TUIR concorrono a formare la base imponibile IRAP nell’importo determinato ai sensi del successivo articolo 48-bis (ora 52), prescindendo, quindi, dalla rilevanza o meno che assumono ai fini dell’imposizione previdenziale” (risoluzione 24/2001).
Una risposta che chiarisce anche l’altro dubbio interpretativo sollevato dall’istante: l’importo da far confluire nella base imponibile Irap è lo stesso tassato ai fini Irpef. Quindi, l’abbattimento di 309,87 euro per anno (in base alle regole della tassazione separata, cui l’indennità è sottoposta) risulterà applicabile anche per calcolare l’imposta regionale sulle attività produttive, dovuta dall’ente locale.
Fonte: FiscoOggi
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento