di Patrizia Ruffini
CONTRIBUTI STATALI
I contributi per la messa in sicurezza possono riguardare uno o più lavori pubblici, a condizione che non siano già interamente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità del programma triennale delle opere pubbliche. Per l’accesso ai finanziamenti, i Comuni non sono tenuti a produrre alcuna richiesta o documentazione, mentre devono rispettare il termine perentorio del 15 maggio per l’avvio dell’esecuzione dei lavori e la relativa comunicazione, secondo le procedure operative previste dal Dm del Viminale del 10 gennaio 2019.
Il controllo sarà effettuato tramite il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche Bdap-mop, attraverso le informazioni correlate al Cig per i lavori e la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Questa informazione deve essere indicata, a cura del responsabile unico del procedimento dell’opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (Simog) dell’Anac.
Per l’erogazione del contributo non sono dunque ammessi smart Cig, poiché non consentono la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. In sede di creazione del Cig per i lavori, il Comune deve indicare e associare il codice unico di progetto (Cup) identificativo dell’intervento oggetto di finanziamento. Il mancato inserimento di questi dati nel Mop entro il termine del 15 maggio 2019 determina la revoca del contributo.
Gli enti che rispetteranno il cronoprogramma riceveranno il 50 per cento a seguito della verifica dell’avvio dei lavori nei termini, mentre la restante quota sarà erogata dopo che il comune avrà trasmesso, tramite il sistema certificazioni enti locali (Tbel), il collaudo o il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Il mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori per l’intero contributo, oppure di parziale utilizzo dello stesso, determinerà la revoca dell’assegnazione, in tutto o in parte, che sarà disposta con decreto del ministero dell’Interno entro il 15 giugno. Le risorse liberate saranno subito riassegnate ai Comuni che hanno iniziato i lavori prima della scadenza del 15 maggio (con priorità per gli enti con data di avvio delle opere meno recente e non oggetto di recupero); questi enti saranno poi tenuti ad iniziare l’esecuzione degli ulteriori investimenti entro il 15 ottobre 2019.
Lo stesso schema di contribuzione agli investimenti torna nel decreto crescita (articolo 30 del Dl 34/2019), con un pacchetto di 500 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche. Entro il 20 maggio il ministero dello Sviluppo economico assegnerà i contributi a tutti i comuni (non solo quelli con meno di 20 mila abitanti), i quali per non perderle dovranno avviare le opere entro il 31 ottobre 2019. Infine, le opere dovranno essere aggiuntive rispetto a quelle stanziate nel bilancio di previsione 2019.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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