ANCI risponde al seguente quesito posto da un comune.
DOMANDA:
Lo scrivente Comune appartiene alla zona rossa di cui all’art. 112 del D.L. n.34/2020. Si vorrebbe sapere se tra gli interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria possono essere previsti: la decisione di diminuire le tariffe della TARI, finanziando la minore entrata con gli interventi di cui sopra, ovvero diminuzione della TOSAP e di alcuni canoni di affitto. Appare chiaramente ovvio che si possano sostenere spese a vantaggio di determinate categorie. Meno sostenibile sembrano invece le spese di investimento. Si chiede un vostro parere in merito.
RISPOSTA:
Relativamente alla richiesta formulata all’interno del quesito, occorre preliminarmente analizzare il contenuto dell’art. 112, del D.L. n. 34/2020, il quale prevede che “In considerazione della particolare gravita’ dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ((…)) e’ istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell’Interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265”. Le risorse verranno erogate ai Comuni ricadenti nei territori delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Alessandria e Asti. Il vincolo di utilizzo dei fondi disposto dalla norma riguarda l’effettuazione di interventi di sostegno economico e sociale connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Queste risorse potranno senz’altro essere utilizzate per finanziare l’erogazione di agevolazioni ai fini Tari, osservando quanto riportato nella Deliberazione Arera n. 158/2020. Circa la possibilità di disporre riduzioni ai Tosap si rammenta che l’art. 181 del Dl. n. 34/2020 ha previsto l’esenzione dal pagamento della tassa per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, della Legge n. 287/1991, riguardo alle occupazioni in essere tra il 1° maggio 2020 e il 31 ottobre 2020. Sul punto occorre però attenzionare i differenti trattamenti impositivi di Tosap e Cosap. Le esenzioni Tosap, essendo un’entrata di natura tributaria, sono tassativamente quelle riportate nell’art 49 del D.Lgs. n. 507 1993 (Corte di Cassazione, Sentenze n 21102/2019, 19693/2018, 25300/2017) per cui gli Enti non hanno facoltà di inserire ulteriori esenzioni rispetto a quelle previste dall’ordinamento Di contro, il Cosap, disciplinato dall’art 63 Dlgs n 446 1997 è un canone di natura patrimoniale, per cui l’Ente può normarlo con maggiore libertà rispetto alla Tosap, ai sensi dell’art 52 del Dlgs n 446 1997. Gli Enti che adottano il Cosap possono introdurre riduzioni ed esenzioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nell’art 181, di contro se l’Ente è in regime di Tosap non potrà disporre ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle previste dall’ordinamento.
Riguardo alla possibilità di utilizzo delle risorse in parola per il finanziamento di spese di investimento, si ritiene che l’Ente non possa operare in tal senso, posto che la norma ne dispone l’utilizzo per “interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID- 19”, strettamente riconducibili a spese di natura corrente.
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